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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. 6

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI RECANTE " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 18 gennaio 1978

Art. 4
Le spese degli enti ospedalieri per acquisti di medicinali sono ammesse secondo le seguenti disposizioni.
Ove la spesa media giornaliera per degente dell' ente non sia superiore alla spesa media regionale per degente ovvero sia compresa entro limiti di variazioni percentuali in più della media regionale, che, per fasce ospedaliere omogenee, saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, le spese sono ammesse in misura corrispondente alla spesa media dell'ente, incrementata dagli eventuali aumenti disposti dal Comitato Interministeriale Prezzi.
Ove la spesa media giornaliera per degente sia invece superiore ai limiti massimi di variazione percentuale di cui al precedente comma, le spese sono ammesse in misura corrispondente alla suddetta spesa media dell'ente ospedaliero, decrementata di una percentuale che sarà stabilita dalla Giunta regionale.
Nel caso che l'importo risultante sia inferiore al rispettivo limite massimo di variazione percentuale della spesa media regionale per degente, le spese sono ammesse in misura corrispondente a tale limite.
La spesa media giornaliera per degente dell'ente ospedaliero è rilevata, al netto delle poste d' entrata correttive e alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui gli enti ospedalieri debbono presentare il prospetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni, dal modello D allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29.
La spesa media regionale per degente è determinata dalla Giunta regionale, alla data del 31 dicembre di cui al precedente comma, in base ai dati accertati dalle comunicazioni inviate dagli enti ospedalieri alla Regione con il modello D allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, numero 29.
Resta fermo quanto disposto dagli ultimi due commi dell'art. 9 del decreto - legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno.

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