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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. 6

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI RECANTE " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 18 gennaio 1978

Art. 9
E' fatto divieto agli enti ospedalieri, al fine di impinguare altri capitoli di spesa, di effettuare storni dai capitoli della spesa corrente concernente gli oneri per il personale.

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