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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. 6

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI RECANTE " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 18 gennaio 1978

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Alla copertura della spesa corrente di ciascuno ente ospedaliero, fermi restando i criteri di ammissibilità della spesa medesima stabiliti dall'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni e dagli articoli da 2 a 7 della presente legge, concorrono:
a) le entrate per attività spedalizzata prestata ai soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi del primo comma dell'art. 12 del decreto - legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno e dei due commi ad esso aggiunti dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno e ai soggetti non iscritti negli appositi ruoli di cui all'articolo 13 dello stesso decreto - legge, nonchè le entrate per attività ambulatoriali, nei limiti del 95% della relativa previsione degli enti ospedalieri da cui dipende un ospedale regionale o provinciale e del 90% di detta previsione per gli enti ospedalieri da cui dipendono ospedali zonali;
b) le entrate per contributi, rimborsi diversi e recuperi indistinti;
c) il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, per la differenza. La restante parte delle entrate di cui alla lettera a) del precedente comma sarà destinata, con iscrizione in apposito capitolo di bilancio dell'ente ospedaliero, a spese per l'acquisto, il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie e tecnico - economali degli ospedali, fermo restando, per l'acquisto, il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie, quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12. Alle suddette spese per l'acquisto, il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie e tecnico - economali potranno essere altresì destinate, in via eccezionale, le somme ricavate dalla alienazione dei beni immobili e di titoli facenti parte del patrimonio degli enti ospedalieri, nonchè dalle costituzioni di diritti reali sui beni e titoli medesimi autorizzate dalla Regione a norma dell'ottavo comma dell'art. 7 del decreto - legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno. Le autorizzazioni sono rilasciate dall'Assessore regionale alla sanità, su conforme parere della Commissione consiliare, nell'osservanza del procedimento di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.
Il sesto comma dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1975, n. 4 Sito esterno e il settimo comma del medesimo articolo, modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio 1976, n. 29 Sito esterno, sono abrogati.
Art. 2
Le spese degli enti ospedalieri per combustibili, utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono sono ammesse in misura corrispondente alla spesa calcolata come segue:
- rilevazione, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui gli enti ospedalieri debbono presentare il prospetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni, del risultato effettivo desunto, al netto delle poste d' entrata correttive, dal modello D allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29;
- incremento della somma come sopra determinata in base agli aumenti tariffari intervenuti.
Art. 3
Le spese degli enti ospedalieri per trasporti, servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri svolti direttamente o mediante appalto, altri consumi, nonchè spese generali diverse di mantenimento e di funzionamento sono ammesse in misura corrispondente alla spesa calcolata come segue:
- rilevazione, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui gli enti ospedalieri debbono presentare il prospetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni, del risultato effettivo desunto, al netto delle poste d' entrata correttive, dal modello D allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29;
- incremento della somma come sopra determinata in base all'indice corrispondente all'aumento del costo della vita determinato dalla Giunta regionale per l'anno in cui gli enti ospedalieri debbono presentare il prospetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ed ulteriore rivalutazione di tale somma in base all' indice di aumento del costo della vita indicato, con deliberazione della Giunta regionale, per l'esercizio cui la previsione si riferisce.
Art. 4
Le spese degli enti ospedalieri per acquisti di medicinali sono ammesse secondo le seguenti disposizioni.
Ove la spesa media giornaliera per degente dell' ente non sia superiore alla spesa media regionale per degente ovvero sia compresa entro limiti di variazioni percentuali in più della media regionale, che, per fasce ospedaliere omogenee, saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, le spese sono ammesse in misura corrispondente alla spesa media dell'ente, incrementata dagli eventuali aumenti disposti dal Comitato Interministeriale Prezzi.
Ove la spesa media giornaliera per degente sia invece superiore ai limiti massimi di variazione percentuale di cui al precedente comma, le spese sono ammesse in misura corrispondente alla suddetta spesa media dell'ente ospedaliero, decrementata di una percentuale che sarà stabilita dalla Giunta regionale.
Nel caso che l'importo risultante sia inferiore al rispettivo limite massimo di variazione percentuale della spesa media regionale per degente, le spese sono ammesse in misura corrispondente a tale limite.
La spesa media giornaliera per degente dell'ente ospedaliero è rilevata, al netto delle poste d' entrata correttive e alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui gli enti ospedalieri debbono presentare il prospetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni, dal modello D allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29.
La spesa media regionale per degente è determinata dalla Giunta regionale, alla data del 31 dicembre di cui al precedente comma, in base ai dati accertati dalle comunicazioni inviate dagli enti ospedalieri alla Regione con il modello D allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, numero 29.
Resta fermo quanto disposto dagli ultimi due commi dell'art. 9 del decreto - legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno.
Art. 5
Le spese degli enti ospedalieri per acquisti di materiale per laboratorio analisi, radiologia, sale operatorie, emodialisi, nonchè di materiali protesici, pace - makers e presidi sanitari vari sono ammesse secondo le seguenti disposizioni.
Ove la spesa media giornaliera per degente dell' ente non sia superiore alla spesa media regionale per degente ovvero sia compresa entro i limiti di variazioni percentuali in più della media regionale, che, per fasce ospedaliere omogenee, saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, le spese sono ammesse in misura corrispondente alla spesa media dell'ente incrementata in base all'indice corrispondente all'aumento del costo della vita determinato dalla Giunta regionale per l'anno precedente l'esercizio finanziario e ulteriormente rivalutata in base all'indice di aumento del costo della vita indicato, con deliberazione della Giunta regionale, per l'esercizio cui la previsione si riferisce.
Ove la spesa media giornaliera per degente dell' ente sia invece superiore ai limiti massimi di variazione percentuale di cui al precedente comma, le spese sono ammesse in misura corrispondente alla suddetta spesa media dell'ente ospedaliero, decrementata di una percentuale che sarà stabilita dalla Giunta regionale. Nel caso che l'importo risultante sia inferiore al rispettivo limite massimo di variazione percentuale della spesa media regionale per degente, le spese sono ammesse in misura corrispondente a tale limite.
La spesa media giornaliera per degente dell'ente ospedaliero è rilevata, al netto delle poste d' entrata correttive e alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui gli enti ospedalieri debbono presentare il progetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni, dal modello D allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29.
La spesa media regionale per degente è determinata dalla Giunta regionale, alla data del 31 dicembre di cui al precedente comma, in base ai dati accertati dalle comunicazioni inviate dagli enti ospedalieri alla Regione con il modello D allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, numero 29.
Art. 6
Le spese degli enti ospedalieri per acquisti di generi alimentari sono ammesse secondo le seguenti disposizioni.
Ove la spesa media giornaliera per degente dell' ente non sia superiore alla spesa media regionale per degente, le spese sono ammesse in misura corrispondente alla spesa media dell'ente incrementata in base all'indice corrispondente all'aumento del costo della vita determinato dalla Giunta regionale per l'anno in cui gli enti ospedalieri debbono presentare il prospetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni e ulteriormente rivalutata in base all'indice di aumento del costo della vita indicato, con deliberazione della Giunta regionale, per l'esercizio cui la previsione si riferisce.
Ove la spesa media giornaliera per degente dell' ente sia invece superiore alla spesa media regionale per degente, le spese sono ammesse in misura corrispondente alla spesa media regionale, incrementata e rivalutata in base agli indici di aumento del costo della vita di cui al precedente comma.
La spesa media giornaliera per degente dell'ente è rilevata, al netto delle poste d' entrata correttive e alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui gli enti ospedalieri debbono presentare il prospetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni, dal modello D allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29.
La spesa media regionale per degente è determinata dalla Giunta regionale, in base ai dati accertati dalle comunicazioni inviate dagli enti ospedalieri alla Regione con il modello D allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29, alla data del 31 dicembre di cui al precedente comma.
Art. 7
Le spese degli enti ospedalieri per il rinnovo di attrezzature sanitarie e tecnico - economali sono ammesse in base alle seguenti percentuali della spesa corrente calcolata secondo i criteri stabiliti dai punti 1), 7) e 8) dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, sostituiti e modificati dall'art. 3 della legge 15 luglio 1976, n. 29 Sito esterno, e dagli articoli da 2 a 6 della presente legge:
- 1,50 per cento per gli enti ospedalieri da cui dipendono ospedali di zona e non classificati;
- 1,00 per cento per gli enti ospedalieri da cui dipendono ospedali provinciali e regionali.
Art. 8
Il primo paragrafo della lettera a) dell'articolo 8 bis, aggiunto alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, dall'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 7, è sostituito dal seguente:
" a) concessione, nel corso di un mese di ogni trimestre, di uno o più acconti per un importo complessivo determinato con riferimento al fabbisogno di cassa del mese suddetto, con imputazione diretta al capitolo di bilancio riportante lo stanziamento per la spesa corrente degli enti ospedalieri, anche in attesa della riscossione dell'assegnazione da parte dello Stato sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ".
Art. 9
E' fatto divieto agli enti ospedalieri, al fine di impinguare altri capitoli di spesa, di effettuare storni dai capitoli della spesa corrente concernente gli oneri per il personale.
Art. 10
Fino all'attuazione del piano regionale ospedaliero gli enti ospedalieri non possono assumere nuovo personale, fatta eccezione:
a) per le sostituzioni del personale cessato dal servizio ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130 Sito esterno;
b) per le supplenze di personale collocato in aspettativa senza assegni, di personale assente dal servizio nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 Sito esterno e sulla tutela delle lavoratrici madri, di personale sospeso dal servizio in via cautelare e di personale assente dal servizio per infermità: in tal ultimo caso la supplenza è ammessa se l'infermità si protrae per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi e a decorrere dalla scadenza di detto periodo;
c) per le assunzioni di cui all'art. 2 della legge 16 maggio 1974, n. 200 Sito esterno.
Rimane fermo quanto stabilito dall'art. 10 della legge regionale 15 luglio 1976, n. 29.
Agli eventuali maggiori oneri derivanti dalle assunzioni consentite a norma del primo comma si farà fronte con l'utilizzazione del " fondo di riserva straordinario ospedaliero " di cui all'articolo 5 bis aggiunto alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 dalla legge 15 luglio 1976, n. 29 Sito esterno.
Le sostituzioni di cui alla lettera a) del primo comma, concernenti il personale sanitario, il personale laureato nei ruoli speciali addetto alle attività sanitarie e il personale amministrativo, le assunzioni di cui alla lettera c) dello stesso comma possono essere effettuate previa autorizzazione dell'Assessore regionale alla sanità, rilasciata su conforme deliberazione della competente Commissione del Consiglio regionale, nell'osservanza del procedimento di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.
Le autorizzazioni di cui al comma precedente devono essere richieste entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui il posto si è reso vacante: ove la richiesta pervenga oltre tale termine l'autorizzazione non sarà concessa.
Le assunzioni di personale consentite o autorizzate a norma del presente articolo debbono essere effettuate entro e non oltre un anno, rispettivamente, da quando il posto si sia reso vacante o la autorizzazione sia stata concessa: decorso tale termine la nomina non può essere effettuata quale che sia lo stato del procedimento per l'assunzione.
Nel caso di assunzioni consentite o autorizzate a norma delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale data solo se il posto si sia reso vacante o l'autorizzazione sia stata concessa non oltre 12 mesi antecedenti la data stessa;
ove, invece, il posto si sia reso vacante o l'autorizzazione sia stata concessa oltre i 12 mesi, la nomina non può essere effettuata.
I posti per i quali non sia stata effettuata la nomina ai sensi dei due precedenti commi possono tuttavia essere ricoperti nell'osservanza dei procedimenti autorizzatori previsti dalla presente legge.
Possono inoltre essere concluse le procedure concorsuali in corso, comprese quelle previste dall'art. 3, 5 comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 Sito esterno, nel caso che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano scaduti i termini per la presentazione delle domande.
Le procedure concorsuali dovranno essere concluse entro e non oltre sei mesi dalla suddetta data.
Art. 11
Gli enti ospedalieri, in attuazione degli obiettivi stabiliti dall'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, ed al fine di pervenire ad una più razionale combinazione dei fattori produttivi e ad una migliore utilizzazione dei servizi interni, possono presentare all'Assessore regionale alla sanità richiesta di autorizzazione alla trasformazione di posti di pianta organica vacanti e disponibili.
Le autorizzazioni devono essere richieste entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui si è reso disponibile il posto: ove la richiesta pervenga oltre tale termine, l'autorizzazione non sarà concessa.
I posti trasformati non possono essere coperti, quale che sia lo stato del procedimento, se non si è provveduto ad effettuare le relative assunzioni entro e non oltre un anno dalla concessione dell'autorizzazione.
Ove alla data di entrata in vigore della presente legge l'autorizzazione sia stata già concessa da non oltre 12 mesi il termine di cui al precedente comma decorre dalla suddetta data; ove invece le autorizzazioni siano state concesse anteriormente ai 12 mesi le assunzioni non possono essere effettuate.
I posti per i quali non sia stata effettuata l'assunzione ai sensi dei due precedenti commi possono tuttavia essere egualmente ricoperti nell'osservanza dei procedimenti autorizzatori previsti dalla presente legge.
Gli enti ospedalieri, al fine di migliorare e razionalizzare l'assistenza, possono altresì presentare all' Assessore regionale alla sanità richieste di autorizzazione alla trasformazione di posti previsti in pianta organica di personale esecutivo e di personale sanitario ausiliario coperti da personale che consegua od abbia conseguito specifici diplomi o abilitazioni professionali; i posti trasformati potranno essere coperti mediante concorso interno per titoli ed esami a condizione che siano soppressi i posti originari e che la soppressione non pregiudichi obiettive esigenze di servizio.
Agli eventuali maggiori oneri si farà fronte con le disponibilità ordinarie del bilancio mediante economie sui capitoli destinati alle spese correnti o mediante utilizzo del fondo di riserva ordinario ospedaliero.
I provvedimenti di cui al presente articolo sono autorizzati dall'Assessore regionale alla sanità su conforme deliberazione della competente Commissione del Consiglio regionale e nell'osservanza del procedimento di cui ai commi 2 , 3 e 4 dell'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.
Art. 12
Le Amministrazioni ospedaliere sono tenute a provvedere alla copertura con personale di ruolo dei posti che, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, saranno ricoperti per incarico nei casi autorizzati o consentiti ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 entro e non oltre dodici mesi dalla data in cui sia stata autorizzata la copertura del posto o questo si sia reso vacante.
Le Amministrazioni ospedaliere debbono altresì provvedere alle coperture con personale di ruolo dei posti ricoperti per incarico alla data di entrata in vigore della presente legge entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 13
La stipulazione di convenzioni di consulenza con esercenti attività libero professionali, ai sensi dell' ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 10 marzo 1976 n. 12, può essere effettuata dagli enti ospedalieri previa autorizzazione concessa dall'Assessore regionale alla sanità, su conforme deliberazione della competente Commissione e del Consiglio regionale e nell'osservanza del procedimento di cui al 2 , 3 e 4 comma dell'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12.
Le convenzioni di consulenza con esercenti attività libero professionali, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, scadranno di diritto al compimento del terzo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa e potranno essere rinnovate solo se autorizzate ai sensi del precedente comma.
Art. 14
I quadri 3, 7 e 9 e 1, 2 e 3 rispettivamente dei modelli C e D allegati alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29 sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.
L'oggetto della previsione del Capitolo 31, art. 3 - parte II - Uscita - del modello A allegato alla legge 15 luglio 1976, n. 29 Sito esterno, è così modificato:
Attrezzature e impianti finanziati ai sensi dell'art. 1, settimo comma, della legge 20 gennaio 1975, n. 4 Sito esterno

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 16 gennaio 1978

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