LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1978, n. 10
ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI, DEI BENI E DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DEI DISCIOLTI EECCAA AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 E DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PREVISTE DAL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 9
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 23 del 18 febbraio 1978
Art. 11
Il fondo di cui all'art. 10 è ripartito tra i Comuni in ragione della popolazione residente con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, previa applicazione del moltiplicatore 3, 2, 1, rispettivamente alle seguenti fascie di Comuni:
a) per i Comuni il cui territorio è interamente classificato montano ai sensi della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30;
b) per i Comuni facenti parte del comprensorio del basso ferrarese a norma della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12 e per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi quelli compresi nella fascia a);
c) per i restanti Comuni.
Il riparto dei fondi viene annualmente stabilito dalla Giunta regionale entro il mese di gennaio di ogni esercizio finanziario. Le quote sono erogate in rate trimestrali anticipate.