LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1978, n. 10
ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI, DEI BENI E DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DEI DISCIOLTI EECCAA AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 E DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PREVISTE DAL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 9
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 23 del 18 febbraio 1978
Art. 9
A far tempo dall'1 aprile 1978 il Commissario di cui all'art. 8 svolge le funzioni di amministratore unico straordinario delle IIPPAABB già amministrate dal disciolto ECA, assicurando la continuità delle prestazioni assistenziali da queste erogate e compiendo i necessari atti di amministrazione ordinaria, fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza pubblica ovvero della legge regionale prevista dall'art. 25 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 .
Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente, il Commissario si avvale di personale all'uopo messo a disposizione da parte del Comune, qualora non vi sia personale idoneo fra quello dipendente dalle IIPPAABB amministrate.