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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1978, n. 10

ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI, DEI BENI E DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DEI DISCIOLTI EECCAA AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PREVISTE DAL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 9 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 23 del 18 febbraio 1978

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Le attribuzioni degli EECCAA ubicati nel territorio della regione Emilia - Romagna sono esercitate, dall'1 aprile 1978, dal Comune nel cui territorio ciascun EECCAA ha sede. Dalla predetta data gli EECCAA sono sciolti.
Art. 2
Il Comune, nell'esercizio delle funzioni già spettanti all'ECA e di quelle ad esso attribuite e descritte al successivo art. 3 della presente legge, è tenuto a gestire tali fondi separatamente in una apposita contabilità speciale fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale a norma dell'art. 25, ultimo comma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e può far ricorso alle procedure di erogazione di cui all'art. 11 del RD 5 febbraio 1891 n. 99.
Art. 3
Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficienza elencate all'art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 9 Sito esterno e precisamente:
1) interventi assistenziali per il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del TU delle leggi di PS; sussidi omofamiliari alternativi al ricovero in Istituto e per rette agli Istituti che provvedono all'assistenza mediante ricovero degli indigenti in genere nonchè dei minorenni e dei profughi inabili;
2) spese per il trasporto dei connazionali profughi dall'estero e delle loro cose, per la custodia e l'assicurazione delle masserizie ed il trasporto di altro materiale comunque destinato all'assistenza, nonchè l'assistenza sanitaria e farmaceutica;
3) sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali;
4) assistenza in natura da effettuarsi con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi, attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, sono da questi esercitate a far tempo dall'1 aprile 1978.
Art. 4
Il Comitato amministrativo dell'ECA, nel termine di 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede:
a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell'ECA desunta dagli inventari esistenti presso l'ente, da rilevazioni catastali o ipotecarie; dall' elencazione e ricognizione dei beni; alla loro descrizione e catalogazione, nonchè alla identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarità è delle IIPPAABB concentrate o amministrate dall'ECA ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, anch' essi descritti e catalogati ed eventualmente distinti secondo l'appartenenza a ciascuna delle predette IIPPAABB;
b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo la pertinenza all'ECA ovvero a ciascuna delle eventuali IIPPAABB concentrate o amministrate a norma delle disposizioni di legge citate;
c) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche e mansioni e trattamento economico in atto, distinto fra personale dipendente dall'ECA e personale dipendente dalle IIPPAABB concentrate o amministrate dall'ECA.
Ciascun ECA provvede altresì nel termine previsto al primo comma del presente articolo, a trasmettere al Comune competente per territorio e alla Giunta regionale la deliberazione contenente la comunicazione dettagliata degli elementi di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo.
Art. 5
I beni mobili ed immobili dei disciolti EECCAA sono attribuiti al patrimonio dei Comuni competenti per territorio.
Il Presidente dell'ECA, entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad effettuare la consegna dei beni, sulla base dell'individuazione di cui all'art. 4, da attribuire al Comune mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, del rappresentante del Comune destinatario.
Le formalità della trascrizione e delle volture catastali sono effettuate nei termini e con le modalità previste dall'art. 2643 e seguenti del codice civile, in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di trasferimenti patrimoniali dallo Stato alle Regioni.
L'attribuzione al patrimonio comunale ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio degli stessi.
Art. 6
I Comuni subentrano nella titolarità di tutti i rapporti attivi o passivi e processuali in corso alla data dell'1 aprile 1978, facenti capo al disciolto ECA.
Art. 7
Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso gli EECCAA alla data del 31 dicembre 1977, è assegnato ai rispettivi Comuni con effetto dall'1 aprile 1978.
Tale trasferimento ha luogo per mezzo di elenchi nominativi da redigersi dal Presidente dell'ECA entro la data di cui al precedente comma sulla base degli elementi derivanti dalla ricognizione di cui al punto c) dell'art. 4 con l'intervento, in contradditorio, del rappresentante del Comune destinatario.
All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei Comuni di destinazione, che ha effetto dalla data di estinzione degli enti, si provvede con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.
Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale degli EECCAA continuano ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.
Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla CPDEL e all'INADEL.
Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i Comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.
Art. 8
Dalla data di scioglimento degli EECCAA indicata all'art. 1 della presente legge, l'amministrazione delle IIPPAABB concentrate o amministrate dagli EECCAA è effettuata da un Commissario nominato dalla Regione.
Il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale con il concorso della competente commissione consiliare, entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 4, con proprio decreto, procede alla nomina di un commissario amministratore per le IIPPAABB concentrate o amministrate dai disciolti EECCAA.
Art. 9
A far tempo dall'1 aprile 1978 il Commissario di cui all'art. 8 svolge le funzioni di amministratore unico straordinario delle IIPPAABB già amministrate dal disciolto ECA, assicurando la continuità delle prestazioni assistenziali da queste erogate e compiendo i necessari atti di amministrazione ordinaria, fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza pubblica ovvero della legge regionale prevista dall'art. 25 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente, il Commissario si avvale di personale all'uopo messo a disposizione da parte del Comune, qualora non vi sia personale idoneo fra quello dipendente dalle IIPPAABB amministrate.
Art. 10
A partire dall'anno 1978 è istituito sul bilancio della Regione un fondo regionale per il finanziamento delle funzioni già attribuite agli EECCAA ai sensi della Legge 3 giugno 1937 n. 847 Sito esterno e delle funzioni descritte all'art. 3 della presente legge.
Tale fondo viene costituito mediante la aggregazione dei capitoli di bilancio 1978 nn. 68050, 68100, 68290, 68310, 68330 per un importo complessivo di L.2.330.000.000 corrispondente alla somma degli stanziamenti iscritti sui sopracitati capitoli nel bilancio dell'esercizio finanziario 1978.
A norma dell'art. 38 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni al Bilancio di previsione 1978 ai fini della iscrizione del nuovo capitolo di spesa concernente il " fondo per l'assistenza sociale e generica ".
Per gli anni successivi al 1978 l'ammontare del fondo sarà annualmente stabilito dalla legge di approvazione del Bilancio regionale a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia - Romagna ".
Art. 11
Il fondo di cui all'art. 10 è ripartito tra i Comuni in ragione della popolazione residente con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, previa applicazione del moltiplicatore 3, 2, 1, rispettivamente alle seguenti fascie di Comuni:
a) per i Comuni il cui territorio è interamente classificato montano ai sensi della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30;
b) per i Comuni facenti parte del comprensorio del basso ferrarese a norma della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12 e per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi quelli compresi nella fascia a);
c) per i restanti Comuni.
Il riparto dei fondi viene annualmente stabilito dalla Giunta regionale entro il mese di gennaio di ogni esercizio finanziario. Le quote sono erogate in rate trimestrali anticipate.
Art. 12
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello Statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 17 febbraio 1978

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