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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1978, n. 12

ADEGUAMENTO DEI CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI, A SEGUITO DELL'AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 29 aprile 1978

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'ammontare del contributo assegnato a ciascun gruppo consiliare per le spese di funzionamento a norma dell'art. 2 della legge regionale 15 aprile 1976, n. 18, nonchè del contributo per le spese di aggiornamento, studio e documentazione di cui all'art. 3 della citata legge 15 aprile 1976, n. 18 Sito esterno, è aumentato del 50% a decorrere dal 1 marzo 1978.
Art. 2
I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontano a L.64.400.000 per l'esercizio finanziario 1978 ed a L.77.280.000 per gli esercizi finanziari 1979 e successivi.
Al maggior onere a carico dell'esercizio finanziario 1978 l'amministrazione regionale fa fronte mediante lo storno dell'importo di L.64.400.000 dal capitolo 85100 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie " del bilancio per l'esercizio 1978 a favore del capitolo 00300 " Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari " dello stesso bilancio, sia con riferimento alle previsioni di cassa che a quelle della competenza.
Per gli esercizi successivi al 1978 la copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione della previsione relativa al fondo di riserva per spese obbligatorie di ciascun esercizio, indicata nell'apposita voce del bilancio pluriennale - settore fondi di riserva - sezione 7a " Oneri non ripartibili ", a favore del programma " Organi Istituzionali " della sezione 1a " Servizi degli Organi Istituzionali ".
Art. 3
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 29 aprile 1978

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