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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 maggio 1978, n. 13

NUOVE NORME SULLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 3 maggio 1978

Capo IV
Organi consultivi
Art. 16
La commissione consultiva degli organi della regione per le cave e torbiere, già istituita a norma della legge regionale 26 gennaio 1976 n. 8, ha i seguenti compiti, oltre quelli specificatamente indicati in articoli della presente legge:
a) elaborare indicazioni tecniche che servano di guida agli enti, a tutela del pubblico interesse sotto i molteplici aspetti: sociale, economico, sanitario ed ecologico, per la formazione dei piani delle attività estrattive;
b) formulare indicazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, compresi i parametri vincolanti per le opere di sistemazione agro - pedologica e per le garanzie finanziarie, onde l'attività stessa sia in armonia con le leggi, i regolamenti vigenti, nonchè con le indicazioni dettate dalla commissione in adempimento delle attribuzioni di cui alla precedente lettera a).
Art. 17
La commissione di cui sopra, costituita con decreto del presidente della giunta regionale pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, dura in carica fino al 31 dicembre 1979 ed ha sede nel capoluogo della regione. Essa è così composta:
a) da un componente della giunta regionale designato dalla stessa, con funzioni di presidente, che può, di volta in volta, in caso di impedimento, farsi sostituire da un suo delegato scelto fra i componenti della giunta o del consiglio regionale, oppure fra i membri della commissione stessa;
b) da nove esperti nella materia, designati dal consiglio regionale con votazione limitata a cinque nomi;
c) da sette collaboratori regionali designati dalla giunta regionale, da scegliersi tra quelli in servizio presso gli uffici regionali tenendo conto delle specifiche attribuzioni degli uffici stessi in riferimento alla materia delle cave e delle torbiere;
d) da tre esperti designati dalla giunta regionale;
e) da un rappresentante designato dai distretti minerari competenti;
f) da tre esperti designati dalla sezione regionale dell' associazione nazionale comuni d' Italia;
g) da un esperto designato dalla delegazione regionale dell'UNCEM;
h) da un esperto designato dall'associazione nazionale " Italia Nostra ";
i) da sei esperti, di cui due designati dalle organizzazioni imprenditoriali industriali della regione, due dalle organizzazioni artigianali e due dalle organizzazioni cooperative;
l) da quattro rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori agricoli della regione.
Allorquando la commissione dovrà trattare gli argomenti indicati agli artt. 3, 11, 15 e ultimo comma dell'art. 19, la sua composizione dev' essere integrata da:
a) un rappresentante del comune interessato al singolo argomento che lo riguarda;
b) un rappresentante del comprensorio competente per territorio;
c) un rappresentante del consorzio per i servizi sanitari e sociali direttamente interessato;
d) un rappresentante per ciascuno dei seguenti uffici regionali competenti per territorio:
1) ufficio del genio civile;
2) ispettorato ripartimentale delle foreste;
3) ispettorato provinciale o circondariale dell'agricoltura.
Anche tali componenti sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.
Il presidente della commissione può far intervenire di volta in volta alle adunanze, senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti nei problemi trattati dalla commissione stessa.
Le adunanze della commissione sono valide con la presenza di due quinti dei componenti.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da collaboratori regionali nominati dal presidente della giunta regionale con il decreto di costituzione.
Art. 18
Le commissioni consultive comprensoriali per le cave e le torbiere, istituite a norma della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, esprimono parere sulle domande relative alle autorizzazioni delegate ai comuni per l'esercizio delle attività estrattive e per gli altri compiti previsti dalla presente legge.
Art. 19
Le commissioni consultive comprensoriali sono così composte:
a) dal presidente del comitato comprensoriale o da suo delegato;
b) da un architetto, ingegnere o geologo designato dall' ufficio di presidenza del comitato comprensoriale;
c) da sette esperti nella materia, designati dal comitato comprensoriale con voto limitato a quattro;
d) da un rappresentante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;
e) da un rappresentante dell'ispettorato agrario provinciale o circondariale;
f) da un rappresentante dell'ufficio regionale del genio civile;
g) da un rappresentante del comune interessato;
h) da un rappresentante del consorzio per i servizi sanitari e sociali direttamente interessato;
i) da sei esperti, di cui due designati dalle organizzazioni imprenditoriali industriali del comprensorio, due dalle organizzazioni artigianali e due dalle organizzazioni cooperative;
l) da quattro rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori agricoli del comprensorio.
Le predette commissioni, costituite con decreto del presidente del comitato comprensoriale comunicato alla regione e pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, durano in carica tre anni a datare dal decreto di costituzione.
Il segretario ed il suo sostituto sono nominati dal presidente del comitato comprensoriale.
In mancanza della commissione comprensoriale, i pareri previsti in articoli della presente legge sono espressi dalla commissione regionale di cui al precedente art. 17.
Art. 20
Sia ai componenti della commissione consultiva regionale sia a quelli delle commissioni consultive comprensoriali, che non appartengano ai ruoli della regione o di enti locali, è corrisposto un gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti norme regionali, oltre alle spese di missione.
I gettoni di presenza sono corrisposti ai componenti delle precitate commissioni, non appartenenti ai ruoli della regione o di altri enti, anche per sopralluoghi di volta in volta ritenuti necessari e specificatamente autorizzati dal presidente della commissione.

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