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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1978, n. 16

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DEI LAVORATORI AUTONOMI, AGLI INVALIDI CIVILI, AGLI INVALIDI DI GUERRA E AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE ASSIMILATE, NONCHE' AI LORO FAMILIARI A CARICO.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 16 maggio 1978

Art. 11
Obbligo di informazione
La regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi reciprocamente, e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Ai fini del controllo di cui all'art. 78 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia - Romagna ", gli enti delegatari sono tenuti, entro il mese di marzo di ogni anno, ad informare la regione sull'entità della spesa effettuata nell'esercizio della delega, nonchè a fornire una relazione sintetica sui risultati del servizio, relativi all'esercizio finanziario scaduto. Ove la gestione del fondo per l'assistenza farmaceutica sia stata effettuata dalle disciolte casse mutue dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti a norma del primo comma del precedente art. 7, queste dovranno fornire ai comuni i consuntivi delle spese effettuate con il fondo regionale per l'assistenza farmaceutica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui i comuni sono tenuti ad informare la regione, nonchè relazioni sintetiche sui risultati del servizio.

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