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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1978, n. 16

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DEI LAVORATORI AUTONOMI, AGLI INVALIDI CIVILI, AGLI INVALIDI DI GUERRA E AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE ASSIMILATE, NONCHE' AI LORO FAMILIARI A CARICO.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 16 maggio 1978

Art. 18
Norme transitorie
L'accertamento dei cittadini aventi diritto all'assistenza farmaceutica, residenti in ciascun comune della regione, per l'anno 1978, è effettuato entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il periodo decorrente dal primo gennaio 1978, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini aventi diritto all'estensione dell'assistenza farmaceutica a norma del precedente art. 2, saranno rimborsati delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci. Il rimborso è subordinato a presentazione di documentazione probatoria delle dette spese e limitato alle prescrizioni farmaceutiche conformi alle disposizioni del secondo comma dell'art. 5 ed è effettuato nel rispetto delle disposizioni del terzo comma dello stesso articolo 5. Restano ferme anche a tal fine le disposizioni dell'articolo 7, in quanto applicabili.

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