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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1978, n. 16

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DEI LAVORATORI AUTONOMI, AGLI INVALIDI CIVILI, AGLI INVALIDI DI GUERRA E AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE ASSIMILATE, NONCHE' AI LORO FAMILIARI A CARICO.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 16 maggio 1978

Art. 2
Cittadini aventi diritto
Hanno diritto all'estensione dell'assistenza farmaceutica di cui al precedente articolo 1:
1) i pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi: coltivatori diretti, artigiani, commercianti, che non usufruiscano già ad un altro titolo dell'assistenza farmaceutica, ad eccezione di quella eventualmente prestata dalle competenti casse mutue.
Sono considerati pensionati delle categorie di lavoratori autonomi:
a) coloro che godono di trattamento pensionistico ai sensi della legge 26 ottobre 1957, numero 1047 Sito esterno;
b) i titolari di pensioni ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 Sito esterno;
c) i titolari di pensioni erogate dalla gestione speciale istituita presso l'istituto nazionale per la previdenza sociale dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 Sito esterno;
2) gli invalidi civili, riconosciuti tali ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 Sito esterno, che non usufruiscano dell'assistenza farmaceutica ad altro titolo e con esclusione delle spese farmaceutiche inerenti alle terapie connesse alla malattia invalidante per le quali esistono altre forme di copertura;
3) gli invalidi di guerra e gli appartenenti alle categorie assimilate, titolari di pensione ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313 Sito esterno e successive modificazioni, per le infermità non assistite dall'opera nazionale invalidi di guerra ai sensi del regio decreto - legge 18 agosto 1942, n. 1175 e purchè non usufruiscano di assistenza a carico di detta opera nazionale a norma della legge 3 aprile 1958, n. 469 Sito esterno;
4) i familiari a carico delle suddette categorie che non usufruiscano dell'assistenza farmaceutica ad altro titolo, intendendosi per familiari a carico:
a) il coniuge purchè non separato o, in caso di separazione, il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ai sensi dell' articolo 151 del codice civile, modificato dall'articolo 33 della legge 19 maggio 1975, n. 151 Sito esterno e, ancorchè la separazione sia stata a lui addebitata con sentenza passata in giudicato, purchè permanentemente inabile al lavoro e a totale carico o, almeno, avente diritto agli alimenti ai sensi dell'articolo 156, 3 comma, del codice civile, modificato dall'articolo 37 della legge 19 maggio 1975, n. 151 Sito esterno;
b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge;
c) i fratelli, le sorelle ed i minori regolarmente affidati;
d) gli ascendenti in linea retta, il patrigno, la matrigna, gli adottandi, gli affiliandi e le persone alle quali l'avente diritto all'assistenza farmaceutica ai sensi della presente legge fu regolarmente affidato.
I soggetti di cui al precedente comma, per avere diritto all'estensione dell'assistenza farmaceutica, devono possedere un reddito complessivo annuo non superiore a L.2.000.000, risultante dalla dichiarazione prodotta ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 1 del dPR 29 settembre 1973 numero 600 Sito esterno, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di questa, dal certificato previsto dall'articolo 3 del suddetto dPR 29 settembre 1973 numero 600 Sito esterno attestante l'ammontare delle somme o valori percepiti durante l'anno.
I familiari di cui alle lettere b) e c) del precedente primo comma - punto 4), gli adottandi e gli affiliandi hanno diritto fino al compimento della maggiore età, ovvero, se frequentino una scuola secondaria di secondo grado o professionale, fino al ventunesimo anno di età, ovvero, se frequentino un corso di laurea, per tutta la durata del corso di studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.

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