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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1978, n. 16

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DEI LAVORATORI AUTONOMI, AGLI INVALIDI CIVILI, AGLI INVALIDI DI GUERRA E AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE ASSIMILATE, NONCHE' AI LORO FAMILIARI A CARICO.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 16 maggio 1978

Art. 3
Modalità per ottenere l'assistenza
Per essere ammessi a beneficiare dell'estensione dell' assistenza farmaceutica, coloro che vi hanno diritto ai sensi della presente legge devono presentare domanda al comune di residenza, corredata dai documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal precedente articolo 2.
La dimostrazione del reddito annuo posseduto dovrà essere fornita a mezzo certificati rilasciati dai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette, ovvero a mezzo di dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 Sito esterno.
Il possesso dei requisiti per ottenere l'estensione dell' assistenza farmaceutica è riferito a ciascun soggetto con riguardo all'anno scaduto ed immediatamente precedente a quello della presentazione della domanda di cui al primo comma del presente articolo.
Il comune comunicherà l'avvenuta iscrizione o il diniego nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine, la domanda s' intende accolta.

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