Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1978, n. 16

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DEI LAVORATORI AUTONOMI, AGLI INVALIDI CIVILI, AGLI INVALIDI DI GUERRA E AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE ASSIMILATE, NONCHE' AI LORO FAMILIARI A CARICO.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 16 maggio 1978

Art. 4
Fondo regionale
Per assicurare l'estensione dell'assistenza farmaceutica prevista dalla presente legge, è costituito un fondo pari a lire diciottomila per ogni soggetto avente diritto a detta assistenza a norma del precedente articolo 2. A tale fine, entro il 30 settembre di ciascun anno, i comuni accertano con deliberazione, anche mediante i comitati previsti dall'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1973, n. 21, ove intendano continuare ad avvalersi di essi, i cittadini aventi diritto all'assistenza farmaceutica; l'accertamento può essere rivisto ogni tre mesi.
La quota per ogni soggetto avente diritto all'assistenza farmaceutica, di cui al precedente comma, può essere modificata con deliberazione del consiglio regionale.
Le quote del fondo assegnate ai comuni della regione possono essere integrate dai comuni e dalle province.
Possono concorrere altresì all'integrazione, sulla base di accordi con i comuni, le casse mutue dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti.

Espandi Indice