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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1978, n. 16

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DEI LAVORATORI AUTONOMI, AGLI INVALIDI CIVILI, AGLI INVALIDI DI GUERRA E AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE ASSIMILATE, NONCHE' AI LORO FAMILIARI A CARICO.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 16 maggio 1978

Art. 5
Modalità per l'erogazione dell'assistenza
L'assistenza farmaceutica prevista dalla presente legge è erogata in forma diretta nei limiti di una percentuale non superiore al 75% del costo dei farmaci prescritti.
Tale percentuale è determinata dai comuni, possibilmente in modo uniforme nell'ambito di ciascuna provincia. La determinazione è effettuata sulla base di intese con gli enti che, a norma dell'ultimo comma del precedente articolo 4, concorrono all'integrazione delle quote del fondo assegnate dalla regione.
L'assistenza farmaceutica è limitata ai farmaci inclusi nel prontuario terapeutico previsto dall'articolo 9 della legge 17 agosto 1974, numero 386 Sito esterno, prescritti in conformità alla convenzione nazionale unica stipulata ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 giugno 1977, n. 349 Sito esterno.
Alla suddetta assistenza farmaceutica si provvede, per i coltivatori diretti, gli artigiani, i commercianti e i loro familiari a carico, col fondo costituito dal contributo regionale e dalle eventuali occorrenti integrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 e, per i soggetti di cui ai punti 2 e 3 del primo comma del precedente articolo 2 e per i loro familiari a carico, col fondo costituito dal contributo regionale e dalle eventuali occorrenti integrazioni dei comuni e delle province.

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