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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1978, n. 16

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DEI LAVORATORI AUTONOMI, AGLI INVALIDI CIVILI, AGLI INVALIDI DI GUERRA E AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE ASSIMILATE, NONCHE' AI LORO FAMILIARI A CARICO.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 16 maggio 1978

Art. 7
Convenzioni
Al fine di consentire una più efficiente erogazione dell'assistenza farmaceutica e di unificare e snellire le procedure, i comuni possono avvalersi delle casse mutue dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti, in base ad accordi con i commissari liquidatori delle stesse, affidando loro la gestione del fondo per l'assistenza farmaceutica.
Nel caso previsto dal precedente comma, la gestione del fondo per l'assistenza farmaceutica deve avvenire possibilmente su scala provinciale e può anche essere organizzata in forma unitaria per tutte le categorie dei soggetti assistiti.
Per la vigilanza e il controllo della gestione deve essere istituito un comitato, del quale facciano parte rappresentanti dei comuni, delle province, delle casse mutue e delle associazioni sindacali delle categorie aventi diritto all'assistenza.

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