LEGGE REGIONALE 22 giugno 1978, n. 18
INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972, N. 9 " NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEI DPR 14 GENNAIO 1972 NN. 1- 2- 3- 4- 5- 6 E DEI DPR 15 GENNAIO 1972 NN. 7- 8- 9- 10- 11 "
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 24 giugno 1978
Art. 2
Le norme della presente legge hanno vigore fino al 31 dicembre 1979.
Entro tale data la Regione adotta una normativa organica della materia.
In via transitoria e sino alla suddetta data la Giunta regionale con provvedimento motivato, nei casi d' inerzia degli uffici o di illegittimità dell'atto, avoca o revoca gli atti degli uffici o degli organi gerarchicamente dipendenti, nonchè si sostituisce ad essi nel compimento di determinati atti o procedimenti.