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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1978, n. 18

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972, N. 9 " NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEI DPR 14 GENNAIO 1972 Sito esterno NN. 1- 2- 3- 4- 5- 6 E DEI DPR 15 GENNAIO 1972 Sito esterno NN. 7- 8- 9- 10- 11 "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 24 giugno 1978

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
In attesa del riordino delle funzioni rispettivamente assegnate al Consiglio regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Regione, i criteri di ripartizione delle funzioni fra tali organi, già stabiliti dalla legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, si applicano anche alle funzioni trasferite o delegate alla Regione ai sensi del DPR n. 616 del 24 luglio 1977 Sito esterno.
Per l'esercizio delle suddette funzioni si applicano altresì le disposizioni dell'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9.
Art. 2
Le norme della presente legge hanno vigore fino al 31 dicembre 1979.
Entro tale data la Regione adotta una normativa organica della materia.
In via transitoria e sino alla suddetta data la Giunta regionale con provvedimento motivato, nei casi d' inerzia degli uffici o di illegittimità dell'atto, avoca o revoca gli atti degli uffici o degli organi gerarchicamente dipendenti, nonchè si sostituisce ad essi nel compimento di determinati atti o procedimenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 22 giugno 1978

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