LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 22
PRESTITI PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 13 luglio 1978
Art. 1
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad imprenditori agricoli singoli od associati od organizzati in cooperative di gestione delle macchine agricole, a cooperative agricole di conduzione terreni ed a stalle sociali contributi in conto interessi per la concessione di prestiti, della durata di anni 5, per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole. Detti contributi potranno altresì essere concessi anche alle piccole imprese che esercitino lavorazioni meccanico - agrarie per conto altrui.
Il concorso regionale è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse praticato dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario e quella a carico dei beneficiari calcolata al tasso del 9%, riducibile al 6,75% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni.