LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 22
PRESTITI PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 13 luglio 1978
Art. 4
Il tasso praticato dagli istituti ed enti finanziatori verrà fissato in apposite convenzioni da stipularsi fra i rappresentanti degli istituti e enti medesimi ed il presidente della giunta regionale, entro il limite massimo stabilito con decreto del ministro per il tesoro per le operazioni di credito agrario di esercizio.
Il presidente della giunta regionale è autorizzato a variare, con proprio decreto su conforme deliberazione della giunta medesima, il tasso agevolato a carico dei beneficiari in relazione al mutare delle condizioni del mercato finanziario. Il tasso agevolato non potrà, comunque, essere inferiore a quello stabilito per le operazioni di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 .