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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 22

PRESTITI PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 13 luglio 1978

Art. 5
L'acquisto delle macchine e delle attrezzature agricole deve essere posteriore alla data di presentazione della domanda al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura. Possono essere finanziate anche le macchine ed attrezzature agricole acquistate a seguito di presentazione di domanda sull'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno, sull'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 e sull'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31.

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