LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 22
PRESTITI PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 13 luglio 1978
Art. 6
Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono alla istruttoria, concessione, collaudo e liquidazione del contributo regionale.
Per gli acquisti comportanti una spesa preventivata superiore ai cinquanta milioni di lire gli ispettorati provinciali, prima dell'emissione del nulla - osta, dovranno richiedere il parere della commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, nonchè l'assenso dell'assessorato regionale dell'agricoltura.