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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 22

PRESTITI PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 13 luglio 1978

Art. 6
Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono alla istruttoria, concessione, collaudo e liquidazione del contributo regionale.
Per gli acquisti comportanti una spesa preventivata superiore ai cinquanta milioni di lire gli ispettorati provinciali, prima dell'emissione del nulla - osta, dovranno richiedere il parere della commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, nonchè l'assenso dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

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