Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 22

PRESTITI PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 13 luglio 1978

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad imprenditori agricoli singoli od associati od organizzati in cooperative di gestione delle macchine agricole, a cooperative agricole di conduzione terreni ed a stalle sociali contributi in conto interessi per la concessione di prestiti, della durata di anni 5, per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole. Detti contributi potranno altresì essere concessi anche alle piccole imprese che esercitino lavorazioni meccanico - agrarie per conto altrui.
Il concorso regionale è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse praticato dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario e quella a carico dei beneficiari calcolata al tasso del 9%, riducibile al 6,75% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
L'entità dei prestiti non potrà superare il 75% della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 90% quando trattisi di coltivatori diretti singoli od associati, di cooperative di conduzione terreni, di cooperative di gestione delle macchine agricole e di stalle sociali.
Art. 3
I prestiti entrano in ammortamento il 1 gennaio od il 1 luglio di ogni anno.
Gli interessi di preammortamento, calcolati al tasso globale dell'operazione, possono essere aggiunti all'importo ammesso a prestito.
Il concorso regionale viene corrisposto in semestralità costanti posticipate.
Art. 4
Il tasso praticato dagli istituti ed enti finanziatori verrà fissato in apposite convenzioni da stipularsi fra i rappresentanti degli istituti e enti medesimi ed il presidente della giunta regionale, entro il limite massimo stabilito con decreto del ministro per il tesoro per le operazioni di credito agrario di esercizio.
Il presidente della giunta regionale è autorizzato a variare, con proprio decreto su conforme deliberazione della giunta medesima, il tasso agevolato a carico dei beneficiari in relazione al mutare delle condizioni del mercato finanziario. Il tasso agevolato non potrà, comunque, essere inferiore a quello stabilito per le operazioni di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno.
Art. 5
L'acquisto delle macchine e delle attrezzature agricole deve essere posteriore alla data di presentazione della domanda al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura. Possono essere finanziate anche le macchine ed attrezzature agricole acquistate a seguito di presentazione di domanda sull'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno, sull'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 e sull'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31.
Art. 6
Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono alla istruttoria, concessione, collaudo e liquidazione del contributo regionale.
Per gli acquisti comportanti una spesa preventivata superiore ai cinquanta milioni di lire gli ispettorati provinciali, prima dell'emissione del nulla - osta, dovranno richiedere il parere della commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, nonchè l'assenso dell'assessorato regionale dell'agricoltura.
Art. 7
Le operazioni di cui alla presente legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del " Fondo interbancario di garanzia " di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8
Per l'attuazione degli interventi in conto interessi di cui all'art. 1 è stabilito, per l'anno 1979, un limite di impegno di L.830.000.000. Le annualità da iscrivere nell' apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi all'esercizio 1979 ed a quelli futuri, in dipendenza del limite di impegno anzidetto, sono determinate in L.830.000.000 per gli esercizi dal 1979 al 1983.
Art. 9
E' autorizzata la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 e successivi nel programma 11 - altri interventi - settore 02 agricoltura ed alimentazione, sezione 3a attività produttive, dotato di uno stanziamento di L.830.000.000, - limite d'impegno quinquennale.
La copertura finanziaria della nuova spesa è ottenuta mediante la utilizzazione di quota parte del limite d' impegno di L.1.500.000.000, previsto a partire dall'esercizio 1979 sul bilancio pluriennale, nell'ambito dello stesso programma - settore e sezione sotto la denominazione: " Formazione di piani aziendali conformi ai piani di settore ".
Art. 10
Le assegnazioni a favore di ciascun istituto di credito od ente autorizzato che abbia stipulato la convenzione di cui al precedente art. 4, verranno disposte dalla giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.
I decreti del presidente della giunta regionale di variazione del tasso agevolato a carico dei beneficiari, di cui al secondo comma del precedente art. 4, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 luglio 1978

Espandi Indice