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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 23

LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 13 luglio 1978

Art. 10
I pescatori in possesso della licenza di tipo A che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non siano iscritti negli elenchi di cui alla legge dello Stato 13 marzo 1958, n. 250, o che comunque non esercitino la pesca di mestiere quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, sono tenuti a restituire la licenza stessa alla competente amministrazione provinciale alla prima scadenza della concessione annuale.
La mancata restituzione del documento entro il termine suddetto comporta l'irrogazione al titolare della licenza di una sanzione amministrativa da L.30.000 a L.100.000 secondo le norme della legge regionale 2 settembre 1976, n. 41.

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