Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 23

LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 13 luglio 1978

Art. 2
Obbligo della licenza
L'esercizio della pesca nelle acque interne è subordinato al possesso della licenza - valida per tutto il territorio nazionale - da richiedersi con la procedura indicata dai successivi artt. 4 e seguenti.
Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:
a) il personale della Regione e degli enti locali delegato in materia di pesca o da tali enti incaricato, allorchè agisce nell'esercizio di funzioni pubbliche espressamente autorizzate;
b) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
c) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, viene autorizzato a catturare esemplari di pesca per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
d) i minori di anni 13 che esercitino la pesca con l'uso della sola canna con o senza mulinello armato con uno o più ami.
In caso di deterioramento della licenza il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente locale autorizzato al rilascio.

Espandi Indice