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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 23

LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 13 luglio 1978

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
In attuazione delle funzioni trasferite alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 100 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, il rilascio delle licenze per la pesca nelle acque interne è disciplinato dalla presente legge.
Art. 2
Obbligo della licenza
L'esercizio della pesca nelle acque interne è subordinato al possesso della licenza - valida per tutto il territorio nazionale - da richiedersi con la procedura indicata dai successivi artt. 4 e seguenti.
Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:
a) il personale della Regione e degli enti locali delegato in materia di pesca o da tali enti incaricato, allorchè agisce nell'esercizio di funzioni pubbliche espressamente autorizzate;
b) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
c) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, viene autorizzato a catturare esemplari di pesca per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
d) i minori di anni 13 che esercitino la pesca con l'uso della sola canna con o senza mulinello armato con uno o più ami.
In caso di deterioramento della licenza il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente locale autorizzato al rilascio.
Art. 3
Tipi di licenza di pesca
La licenza di pesca viene rilasciata secondo uno dei seguenti tipi:
1) licenza di tipo A:
Autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di tutti gli attrezzi consentiti;
2) licenza di tipo B:
Autorizza i pescatori dilettanti all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso dei seguenti attrezzi: canne con o senza mulinello armate con uno o più ami, lenza a mano, bilancella di lato non superiore a metri 1,50 montata su palo di manovra, mazzacchera.
Autorizza, inoltre, l'esercizio della pesca ricreativa con bilancione e bilancia delle misure e con le modalità indicate dalla Regione nonchè la pesca subacquea da praticarsi in apnea, esclusivamente nelle località consentite, da parte di pescatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Art. 4
Rilascio della licenza
Il rilascio della licenza di pesca è delegato al Comune di residenza del richiedente. Il Comune, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento delle tasse e soprattasse di cui al successivo art. 7, rilascia la licenza su esemplari editi dalla Regione in conformità ai modelli di cui al successivo art. 11 e corrispondenti ai tipi A e B di cui al precedente articolo.
Ogni tipo di licenza deve avere una numerazione a carattere regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome e fotografia del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di codice attribuito dalla Regione al titolare e, per la licenza di tipo B, la professione.
Art. 5
Rilascio della licenza di tipo A
Chi richiede la licenza di tipo A è tenuto a dimostrare di essere iscritto negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge dello Stato 13 marzo 1958, n. 250, su esame della commissione costituita presso la provincia.
Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma precedente i pescatori di professione pensionati.
Chi, in possesso di licenza di tipo A, pescatore di mestiere, avvii un' altra attività nel corso di validità della licenza stessa, è tenuto, entro trenta giorni dall'inizio della nuova attività, a comunicarla all'amministrazione comunale competente ed alla commissione provinciale di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 Sito esterno, perchè si valuti se la nuova attività comporti modifica del carattere esclusivo o prevalente richiesto dall'art. 1 della legge sopraddetta.
Ai minori di anni 18 e maggiori di anni 14 che richiedono l'autorizzazione alla pesca professionale, ove vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, viene rilasciata la licenza di tipo A che consente di esercitare la pesca in collaborazione e sotto la responsabilità di altro pescatore di professione.
In tal caso, sulla licenza rilasciata al minore di anni 18 viene apposta la scritta " Apprendista ".
Art. 6
Durata delle licenze di pesca
Le licenze di pesca dei tipi A e B hanno la durata di sei anni a partire dal giorno del rilascio.
Art. 7
Tasse e soprattasse
Le tasse e le soprattasse per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono quelle indicate dalle vigenti norme regionali sulla disciplina delle concessioni regionali.
L'esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, anche se munito di licenza, non è in regola con il versamento delle tasse e soprattasse di cui al precedente primo comma. La ricevuta del versamento deve essere esibita, unitamente alla licenza, ad ogni richiesta del personale di vigilanza.
Il versamento è valido per un periodo di giorni 365, decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza, e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.
L'introito delle tasse e delle soprattasse di cui al primo comma viene destinato dalla Regione ad incrementare la fauna ittica nelle acque interne pubbliche, alla organizzazione della vigilanza, allo sviluppo delle attività tecnico - amministrative, sportive e ricreative, alla promozione dell'educazione sportiva, faunistica e piscatoria delle popolazioni e dei pescatori, nonchè alla promozione delle altre attività inerenti il settore del tempo libero.
Art. 8
Sanzioni
Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque eserciti la pesca senza la licenza prescritta dalle vigenti leggi, ovvero sia munito di licenze di tipo diverso da quello prescritto per la specie di pesca esercitata, ovvero con licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.30.000 a L.300.000, da irrogarsi secondo le norme della legge regionale 2 settembre 1976, n. 41, e da introitare sul capitolo 04770 della parte Entrate del bilancio regionale. Le somme dovute a norma del presente articolo dovranno essere versate sul conto corrente postale n. 10829406 intestato alla Regione Emilia - Romagna - Sanzioni amministrative caccia e pesca.
Le specie ittiche e gli animali acquatici pescati, o comunque catturati, in violazione alle norme di cui al precedente comma sono soggetti all'immediata confisca amministrativa.
Il presidente della provincia dispone, anche preventivamente, la destinazione del materiale ittico di cui al precedente comma a favore di istituti assistenziali o di beneficienza, ovvero, se del caso, la sua distruzione.
Art. 9
Sospensioni e revoche
Nei casi previsti dalle norme regionali, ovvero nei casi di recidività specifica, la licenza viene sospesa fino ad un massimo di cinque anni oppure revocata con conseguente ritiro del documento.
Art. 10
I pescatori in possesso della licenza di tipo A che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non siano iscritti negli elenchi di cui alla legge dello Stato 13 marzo 1958, n. 250, o che comunque non esercitino la pesca di mestiere quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, sono tenuti a restituire la licenza stessa alla competente amministrazione provinciale alla prima scadenza della concessione annuale.
La mancata restituzione del documento entro il termine suddetto comporta l'irrogazione al titolare della licenza di una sanzione amministrativa da L.30.000 a L.100.000 secondo le norme della legge regionale 2 settembre 1976, n. 41.
Art. 11
La giunta regionale, con proprio provvedimento, emana direttive circa l'organizzazione e il coordinamento degli enti locali in merito al rilascio e alla registrazione delle licenze, la registrazione delle infrazioni, e quant' altro inerente al servizio. Stabilisce inoltre i modelli delle licenze e le modalità per l'attribuzione del numero di codice.
Fino al momento della emanazione delle direttive di cui al comma precedente, le amministrazioni provinciali continuano a rilasciare le licenze di pesca secondo i modelli vigenti modificati in conformità al disposto del precedente art. 3.
Le licenze in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla scadenza, salvo il disposto del precedente articolo 10.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 luglio 1978

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