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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 1978, n. 26

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1975, N. 18, IN MATERIA URBANISTICA -) NORME IN MATERIA AMBIENTALE.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 2 agosto 1978

Art. 14
Tutte le funzioni indicate nella legge statale 29 giugno 1939, n. 1497 e nel RD 3 giugno 1940, n. 1357 che non siano state specificatamente regolate dalla presente legge, per quanto concerne l'ente e l'organo al quale sono affidate le funzioni stesse, sono esercitate dalla Giunta regionale che si avvale, per l'istruttoria, dei suoi uffici.
La Giunta regionale può delegare l'esercizio delle funzioni di cui sopra ad un proprio componente.

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