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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 1978, n. 26

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1975, N. 18, IN MATERIA URBANISTICA -) NORME IN MATERIA AMBIENTALE.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 2 agosto 1978

Capo II
Norme in materia ambientale
Art. 7
La Giunta regionale, previo parere dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali e sentita la competente Commissione consiliare, può fornire indicazioni alle Commissioni provinciali di cui al seguente articolo in ordine ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 Sito esterno, nel rispetto degli eventuali indirizzi e del coordinamento spettante allo Stato a norma dell'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Art. 8
Le Commissioni provinciali di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 Sito esterno, modificate con l'art. 31 del DPR 3 dicembre 1975 n. 805 Sito esterno, sono così composte:
- dall'Assessore regionale all'urbanistica o da un suo delegato, anche non appartenente all'Amministrazione regionale, con funzioni di presidente;
- dal Sopraintendente per i beni ambientali ed architettonici o da un suo delegato;
- dal Sopraintendente per i beni archeologici o da un suo delegato;
- da tre esperti in bellezze naturali designati dal Consiglio regionale;
- dal Sindaco o dai Sindaci competenti per territorio o da loro delegati.
Il Presidente della commissione aggrega, di volta in volta, un rappresentante del Corpo delle miniere e/ o un rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste a seconda della natura delle cose e della località da tutelare. Anche tali rappresentanti hanno diritto di voto.
Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, durano in carica tre anni ed hanno sede presso le sedi dei Comprensori che includono i capoluoghi di provincia. Tali organi comprensoriali provvederanno alla costituzione ed al funzionamento delle segreterie e relativi archivi.
Gli elenchi delle bellezze naturali, predisposti dalle Commissioni, sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, nonchè della competente Commissione consiliare.
L'efficacia dei vincoli decorre dall'approvazione da parte della Giunta regionale.
Art. 9
Per quanto attiene i procedimenti concernenti sia le attribuzioni delle Commissioni, sia quelle susseguenti, indicati dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno e nel regolamento approvato con RD 3 giugno 1940 n. 1351, sono applicabili le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento citati.
Art. 10
Le funzioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 della legge statale 29 giugno 1939 numero 1497 e correlativamente degli artt. 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 31, 32, 33 e 34 del RD 3 giugno 1940 n. 1357, sono subdelegate ai Comuni.
I Comuni eserciteranno le funzioni di cui sopra sentite le competenti Commissioni comunali edilizie, integrate, con deliberazione del Consiglio comunale, con tre esperti in bellezze naturali.
Tali enti, nell'esercizio delle funzioni subdelegate, sostituiscono tutti gli enti, uffici od organi nelle competenze ai medesimi attribuite dai sopracitati articoli, eccettuata la valutazione dell'indennizzo di cui agli artt. 14 e 15 della legge statale 29 giugno 1939 n. 1497, che è attribuita agli uffici regionali del Genio civile.
Art. 11
Per l'esercizio delle funzioni subdelegate il Consiglio regionale e la Giunta impartiscono direttive agli enti subdelegati. Quelle della Giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 12
L'esercizio delle funzioni subdelegate dovrà ispirarsi al criterio di assicurare la massima celerità nell'adozione dei provvedimenti subdelegati.
Nell'esercizio delle dette funzioni l'ente è tenuto ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello statuto regionale.
In caso di inerzia dell'ente subdelegato la Giunta regionale può invitare l'ente stesso a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali al compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta, sentita la competente Commissione consiliare.
La Giunta regionale, per speciali motivi di interesse generale ed a seguito di motivata richiesta presentata da enti pubblici o dal comprensorio, sentita la competente Commissione consiliare, può, previa diffida, annullare i provvedimenti adottati dai comuni.
Art. 13
La revoca della subdelega delle fuznioni regionali è attuata a mezzo di legge regionale nei confronti di tutti i comuni. Ugualmente, a mezzo di legge regionale, è disposta la revoca delle funzioni subdelegate nei confronti di un solo comune nei casi di persistenti e gravi violazioni delle leggi o direttive regionali.
Art. 14
Tutte le funzioni indicate nella legge statale 29 giugno 1939, n. 1497 e nel RD 3 giugno 1940, n. 1357 che non siano state specificatamente regolate dalla presente legge, per quanto concerne l'ente e l'organo al quale sono affidate le funzioni stesse, sono esercitate dalla Giunta regionale che si avvale, per l'istruttoria, dei suoi uffici.
La Giunta regionale può delegare l'esercizio delle funzioni di cui sopra ad un proprio componente.
Art. 15
Il Consiglio regionale sostituisce il Governo ai fini del ricorso al medesimo di cui agli artt. 4 e 6 della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497.
Il Consiglio regionale si pronuncia sentita la 1a sezione del Comitato consultivo regionale.
Art. 16
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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