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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 38

NORME TRANSITORIE, INTERPRETATIVE E MODIFICATIVE IN TEMA DI RUOLO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E DI DELEGA DI FUNZIONI DI NATURA CONTABILE CONSEGUENTI IL RICOVERO NEI PRESIDI NON DIPENDENTI DA ENTI OSPEDALIERI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 dell' 1 settembre 1978

Art. 1
Per il triennio 1975- 1977, ai fini dello sgravio o del rimborso delle partite già poste in riscossione, gli effetti della cancellazione dal ruolo regionale di cui all'articolo 13 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, decorrono dal mese successivo a quello in cui matura il diritto all'assistenza a diverso titolo, ovvero dalla morte del beneficiario, ancorchè chi aveva interesse non abbia richiesto la cancellazione nel termine di un anno previsto dall'articolo 23, quinto comma, della legge regionale 14 maggio 1975, n. 30.
La suddetta norma dell'articolo 23, quinto comma, della legge regionale 14 maggio 1975, n. 30, va interpretata nel senso che il diritto allo sgravio o al rimborso, ivi previsti, sussiste anche per i lavoratori stagionali, saltuari e precari, i militari in servizio di leva e i lavoratori con contratto a termine, iscritti al ruolo regionale, limitatamente al periodo in cui usufruiscono dell'assistenza ospedaliera in dipendenza della loro temporanea situazione giuridica.

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