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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 38

NORME TRANSITORIE, INTERPRETATIVE E MODIFICATIVE IN TEMA DI RUOLO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E DI DELEGA DI FUNZIONI DI NATURA CONTABILE CONSEGUENTI IL RICOVERO NEI PRESIDI NON DIPENDENTI DA ENTI OSPEDALIERI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 dell' 1 settembre 1978

Art. 2
Il provvedimento relativo alla cancellazione dal ruolo, ai fini dello sgravio o del rimborso delle partite già poste in riscossione, dispone anche in ordine al rimborso delle rate già pagate ed allo sgravio di quelle in riscossione, ma non ancora scadute nè pagate. Gli oneri relativi ai rimborsi sono a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.
Gli aventi titolo alla cancellazione secondo il comma precedente, debbono presentare al comune apposita domanda corredata da documentazione attestante il diritto al rimborso ovvero allo sgravio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

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