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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 39

INTERVENTI PER LA RICERCA AMBIENTALE - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA MOTONAVE REGIONALE "DAPHNE"(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 dell' 1 settembre 1978

Art. 1
Finalità
La Regione Emilia-Romagna nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 3, lettera o) dello statuto regionale e delle competenze ad essa trasferite dall'art. 101 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, promuove le iniziative atte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei al progressivo miglioramento della situazione in atto, con particolare riferimento ai fenomeni dell'eutrofizzazione del mare Adriatico, dell'erosione marina e della difesa attiva delle coste.
Tali iniziative, ove possibile, saranno assunte e sviluppate in collaborazione con le altre Regioni e con i competenti organi dello Stato e mediante il coinvolgimento diretto degli Enti locali e dei Comitati comprensoriali interessati(2).

Note del Redattore:

Si veda anche il comma 2 dell'art. 13 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna".

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, istitutiva dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 512 del 30 ottobre 1996, è stato trasferito all'ARPA il personale componente l'Unità Operativa Daphne II.

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