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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 39

INTERVENTI PER LA RICERCA AMBIENTALE - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA MOTONAVE REGIONALE "DAPHNE"(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 dell' 1 settembre 1978

Art. 13
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti per l'anno 1978 a complessive L. 380.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'iscrizione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 86350 secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposito elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1978.

Note del Redattore:

Si veda anche il comma 2 dell'art. 13 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna".

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, istitutiva dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 512 del 30 ottobre 1996, è stato trasferito all'ARPA il personale componente l'Unità Operativa Daphne II.

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