LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 39
INTERVENTI PER LA RICERCA AMBIENTALE - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA MOTONAVE REGIONALE "DAPHNE"(1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 dell' 1 settembre 1978
Art. 6
Equipaggio della motonave
L'equipaggio-tipo minimo che dovrà operare a servizio della motonave è costituito come segue:
a) il comandante-motorista;
b) un marinaio.
Sono fatti salvi, comunque, i provvedimenti dell'autorità marittima competente ai sensi del Codice della Navigazione.
Nel caso di esercizio della motonave a mezzo di armatore, questi provvederà ad assumere e sostituire il personale suddetto, sentita la Regione, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro di categoria applicabili per le singole qualifiche.
Note del Redattore:
Si veda anche il comma 2 dell'art. 13 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna".
I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, istitutiva dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 512 del 30 ottobre 1996, è stato trasferito all'ARPA il personale componente l'Unità Operativa Daphne II.