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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1978, n. 44

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER LA REDAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 143 del 6 novembre 1978

Art. 5
Le norme dei precedenti articoli non si applicano ai Comuni che hanno già ottenuto finanziamenti per gli stessi strumenti urbanistici in base a precedenti leggi regionali o che abbiano avuto redatto lo strumento urbanistico dall'ufficio comprensoriale di piano.
I Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti compresi negli ambiti territoriali delle comunità montane, che abbiano già beneficiato dei contributi di cui alle leggi regionali 23 gennaio 1973, n. 10 e 9 gennaio 1975, n. 1, possono presentare domanda per un contributo integrativo, ai sensi della presente legge, fino al raggiungimento di un contributo complessivo massimo di L.8.000.000 e, comunque, non oltre la spesa effettivamente sostenuta.
Per i Comuni compresi nel programma di cui alla legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1005 del 5 giugno 1977, in deroga a quanto stabilito dall'art. 6 della citata legge regionale n. 10, la liquidazione definitiva del contributo, pur avvalendosi dei fondi impegnati con la predetta deliberazione, verrà disposta in un' unica soluzione al momento della presentazione dello strumento urbanistico agli uffici regionali.
Ai Comuni compresi nel programma di cui al comma precedente e a quelli compresi nella delibera del Consiglio regionale n. 367 del 19 dicembre 1973, che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già presentato lo strumento urbanistico oggetto del contributo e abbiano ottenuto l'erogazione del primo acconto, il saldo del contributo verrà disposto all'entrata in vigore della presente legge.

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