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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. 54

NORME PER L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA E L'IMPIANTO DI ELENCHI UNICI REGIONALI DEI MEDICI E DEGLI AVENTI DIRITTO ALL' ASSISTENZA MEDICO - GENERICA E PEDIATRICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 174 del 28 dicembre 1978

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ai fini dell'applicazione, nel territorio regionale, delle convenzioni nazionali uniche di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1977 n. 349 Sito esterno e nell'ambito delle finalità perseguite con detta legge, la regione Emilia - Romagna provvede alla predisposizione meccanografica e all'impianto di elenchi regionali degli aventi diritto all'assistenza medica di base e dei medici generici e pediatri di libera scelta, avvalendosi dei dati forniti dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti ai sensi della citata legge 29 giugno 1977, n. 349 Sito esterno.
Art. 2
La predisposizione dei programmi per l'elaborazione dei dati e l'impianto degli elenchi di cui all'art. 1, sono affidati a ditte private specializzate nel settore meccanografico, nella elaborazione dei dati e nella trasmissione a distanza degli stessi, che vi provvedono secondo le modalità e nei tempi convenuti con la regione committente.
L'individuazione delle ditte e la stipula dei relativi contratti devono essere fatti, a pena di nullità, nei modi e secondo le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.
Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 500.000.000, si provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, sezione 5a - sicurezza sociale, settore 02 - strutture e servizi sanitari, programma 05 - poliambulatori, dotato dello stanziamento di lire 500.000.000, ed il prelievo di una somma di pari importo dal fondo " globale " di cui al capitolo 86500, ove la stessa è stata accantonata sotto la voce 8) Impianto memoria centrale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera.
Art. 4
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in diminuzione:
Cap.86500 Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
Competenza L.500.000.000
Cassa L.250.000.000
b)Variazioni in aumento:
Cap.55050Spese per l'elaborazione meccanografica e l'impianto di elenchi unici regionali dei medici e degli aventi diritto all'assistenza medico - generica e pediatrica( cni) 2 - spesa di sviluppo; 1 - spesa propria; 2 - spesa in c/ capitale; sezione funzionale 08; categoria economica 11; settore d' intervento 08; class. economica 2 grado - 4; sezione 5 sicurezza sociale; settore 02 strutture e servizi sanitari; programma 05 - poliambulatori; rubrica 1a interventi per l'assistenza extra - ospedaliera
Competenza L.500.000.000
Cassa L.250.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 27 dicembre 1978

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