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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Titolo IX
ORGANI CONSULTIVI
Art. 56
Organi consultivi
Per le attribuzioni previste dalla presente legge sono organi consultivi:
a) il Comitato consultivo regionale;
b) le Commissioni consultive comprensoriali;
c) le Commissioni edilizie comunali;
d) le Commissioni consultive agricole.
Art. 57
Comitato consultivo regionale
Il Comitato consultivo regionale, formato ai sensi della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, esprime:
1) parere obbligatorio sui piani territoriali regionali di cui all'art. 4 della presente legge;
2) parere obbligatorio sui piani territoriali di coordinamento comprensoriale e relativi piani stralcio, di cui all'art. 8 della presente legge.
In via transitoria, fino alla costituzione delle Commissioni consultive comprensoriali, detto comitato continuerà a esercitare le funzioni consultive attribuite alle commissioni stesse dal successivo art. 59.
Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento comprensoriale, il predetto comitato esercita altresì le funzioni consultive sugli strumenti urbanistici di cui al precedente art. 7, punto 4) - lett. a).
Art. 58
Commissione consultiva comprensoriale
Il Comitato comprensoriale, mediante decreto del suo presidente, provvede alla costituzione di una commissione consultiva comprensoriale così composta:
1) dal presidente del Comitato comprensoriale o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
2) da due componenti dell'ufficio di piano comprensoriale, designati dall'ufficio di presidenza del Comitato comprensoriale;
3) da otto componenti designati, con voto limitato a 4, dal Comitato comprensoriale, scelti fra esperti in diritto amministrativo, in urbanistica, in geologia, in agraria e in igiene dell'ambiente, assicurando la nomina di almeno un membro per ciascuna delle predette discipline;
4) da tre esperti, eletti con voto limitato a due fra quelli designati dai Comuni del comprensorio;
5) da un esperto designato dalle amministrazioni provinciali interessate.
Il presidente della commissione può far intervenire di volta in volta alle adunanze, senza diritto di voto, studiosi ed esperti estranei all'amministrazione. Potranno essere altresì invitati, senza diritto di voto, rappresentanti di organi e uffici pubblici i cui compiti risultino connessi con l'argomento da trattare. Parimenti potranno essere invitati alle adunanze i sindaci dei Comuni interessati, i quali all'atto della votazione dovranno allontanarsi.
Il presidente del Comitato comprensoriale nominerà il segretario ed il relativo sostituto, scegliendoli tra i collaboratori dell'ufficio di piano comprensoriale.
Le adunanze della commissione sono valide con la presenza dei due quinti dei suoi componenti ed i pareri sono validi quando siano espressi col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
I Comitati comprensoriali possono deliberare la costituzione di un' unica commissione consultiva su base intercomprensoriale; in tal caso, ferma restando la composizione della commissione prevista al primo comma del presente articolo, ne entrano a far parte di diritto i presidenti dei Comitati comprensoriali interessati.
Tali presidenti presiedono a turno la Commissione consultiva intercomprensoriale; la nomina di tutti i componenti va adottata dai singoli Comitati comprensoriali per i quali l'organo svolge funzioni di consulenza, che indicheranno altresì la sede della commissione e la segreteria.
Art. 59
Compiti della Commissione consultiva comprensoriale
La Commissione consultiva comprensoriale esprime parere:
- sugli strumenti urbanistici di cui al precedente art. 7, punto 4 - lettere a), c), d), g), h), i), l), m), sottoposti all'approvazione del Comitato comprensoriale;
- per i provvedimenti di cui al precedente art. 7 - punto 5);
- per i provvedimenti di cui al precedente art. 7 - punto 12);
- su qualsivoglia altro argomento sottopostogli dal Comitato comprensoriale.
Art. 60
Commissione edilizia comunale
Il Consiglio comunale nomina una Commissione edilizia comunale, con il compito di esprimere parere obbligatorio non vincolante ai fini del rilascio della concessione di cui all'art. 27 della presente legge.
Tale Commissione è composta da un numero di membri non inferiore a cinque, ivi compreso il suo presidente nella persona del sindaco o dell'assessore delegato.
Nei Comuni superiori a 50.000 abitanti la Commissione edilizia può essere articolata in una o più sottocommissioni.
Non fanno parte della Commissione edilizia i rappresentanti di organi o istituti ai quali per legge è demandato un parere specifico e autonomo sull'oggetto della concessione.
Il capo dell'ufficio tecnico comunale, o suo delegato, svolge funzione di segretario senza diritto di voto.
Possono partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i consiglieri comunali.

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