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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1979, n. 15

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE CHE SI INSEDIANO NELLE ZONE DI RIEQUILIBRIO DEL TERRITORIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 56 del 30 maggio 1979

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Zone di riequilibrio del territorio regionale
Art. 3 - Spesa massima ammissibile e misura del contributo
Art. 4 - Delega
Art. 5 - Domande di contributo e ripartizione dei fondi
Art. 6 - Gestione dei fondi
Art. 7 - Cumulo di contributi
Art. 8 - Norma finanziaria
Art. 9 - Variazione di bilancio
Art. 10 - Disposizione finale e transitoria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
Allo scopo di concorrere allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione nei comprensori montani e periferici, la Regione Emilia - Romagna eroga alle imprese artigiane singole o riunite in consorzi, in società consortili e in consorzi costituiti in forma cooperativa, che si insediano nelle aree destinate ad attività produttive situate nelle zone di riequilibrio del territorio regionale specificate nell'articolo successivo, un contributo in conto capitale sulla spesa sostenuta per l'acquisizione del terreno e il pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Art. 2
Zone di riequilibrio del territorio regionale
Le zone di riequilibrio del territorio regionale entro le quali opera la presente legge sono:
- i comuni membri di Comunità montane, eccettuati i Comuni di Bologna, Castel San Pietro Terme, Felino, Langhirano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Sala Baganza, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi;
- la provincia di Piacenza, eccettuati i comuni di Alseno, Cadeo, Calendasco, Caorso, Castel San Giovanni, Fiorenzuola d' Arda, Podenzano, Pontenure, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, Sarmato;
- la provincia di Ferrara, eccettuati i comuni di Cento e Sant' Agostino;
- la provincia di Forlì, eccettuati i comuni di Bellaria - Igea Marina, Cattolica, Cesenatico, Gatteo, Misano Adriatico, Poggio Berni, Riccione, Rimini, San Giovanni in Marignano, San Mauro Pascoli, Sant' Arcangelo di Romagna, Savignano, Verucchio;
- i comuni di Busseto, Polesine e Zibello, in provincia di Parma.
Art. 3
Spesa massima ammissibile e misura del contributo
La spesa massima ammissibile a contributo è calcolata sommando il prezzo di esproprio del terreno ai relativi oneri di urbanizzazione, l'uno e gli altri determinati dal Comune interessato a norma delle vigenti leggi e disposizioni. Il contributo regionale è fissato nelle seguenti misure:
55% della spesa ammessa nei comuni fino a 25.000 abitanti, membri di comunità montana;
45% della spesa ammessa negli altri comuni fino a 25.000 abitanti;
25% della spesa ammessa nei Comuni oltre i 25.000 abitanti.
I contributi vengono erogati nei limiti dello stanziamento di bilancio, suddiviso in eguali quote trimestrali. Gli eventuali avanzi di un trimestre sono trasferiti al successivo.
Art. 4
Delega
L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'erogazione dei contributi è delegato ai Comuni.
Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegati sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto.
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.
Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di inerzia dell'ente delegato la Giunta regionale può invitarlo a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa.
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegati.
La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 5
Domande di contributo e ripartizione dei fondi
Le domande di contributo, compilate su appositi moduli forniti dall'amministrazione regionale e indirizzate al sindaco del Comune nel cui territorio è situata l'area prescelta, debbono pervenire al Comune stesso entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno.
I consigli comunali, sulla base delle domande ricevute, approvano ed inviano alla Regione e ai Comitati comprensoriali o Comunità montane competenti entro e non oltre trenta giorni da ciascuna delle scadenze di cui al comma precedente i programmi trimestrali d' intervento i quali dovranno contenere precise indicazioni in ordine alla quantificazione della spesa e alle priorità da osservare nell' ambito delle richieste di contributo.
Il Comitato comprensoriale o la Comunità montana competenti, sentite le rispettive commissioni provinciali per l'artigianato, debbono esprimere sui programmi comunali trimestrali il loro motivato parere indicando le priorità inerenti alla ripartizione dei fondi fra i comuni entro e non oltre trenta giorni, decorsi i quali la Regione provvede a norma dell'ultimo comma del presente articolo.
I programmi presentati oltre il termine sopra fissato sono assegnati al trimestre successivo e finanziati subordinatamente alla disponibilità di fondi residuati dalla ripartizione fra i programmi di competenza.
Le domande di contributo non soddisfatte in seguito all'osservanza delle priorità di cui al secondo comma possono essere reinserite dal consiglio comunale in un programma trimestrale successivo.
La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'artigianato, delibera la ripartizione dei fondi fra i Comuni con il concorso della competente commissione consiliare.
Art. 6
Gestione dei fondi
Per la gestione dei fondi assegnati ai Comuni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. I sindaci dei Comuni agiscono quali funzionari delegati della Regione ai sensi degli artt. 66 e seguenti di detta legge.
L'erogazione dei contributi è disposta con deliberazione dei consigli comunali. Alla liquidazione degli importi corrispondenti provvedono i sindaci dei Comuni nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) acquisizione di aree già urbanizzate:
- liquidazione dei contributi in unica soluzione, dietro presentazione dell'atto pubblico di acquisto, entro novanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione;
b) acquisizione di aree da urbanizzare in tempi successivi:
- liquidazione in unica soluzione della quota di contributo attinente al costo del terreno, su presentazione dell' atto pubblico di acquisto entro il medesimo termine di cui al punto a);
- liquidazione della quota di contributo attinente ai costi di urbanizzazione fino al 90% dell'assegnazione sulla base degli stati di avanzamento dei lavori debitamente documentati, a condizione che i lavori abbiano avuto inizio entro novanta giorni dalla data di liquidazione della quota di contributo relativa all'acquisto del terreno; il residuo 10% è liquidato alla presentazione del certificato di collaudo dei lavori.
L'inosservanza delle condizioni sopra specificate dà luogo alla revoca immediata del contributo. L'inosservanza delle condizioni concernenti l'inizio dei lavori di urbanizzazione comporta di diritto anche la revoca del contributo sul costo del terreno con l'obbligo della restituzione immediata.
I provvedimenti di revoca sono assunti con deliberazione dei consigli comunali. Di essi va data immediata comunicazione alla Giunta regionale.
In caso di revoca del contributo o di espressa rinuncia da parte del beneficiario, la Giunta regionale provvede alla riduzione dell'assegnazione dei fondi al funzionario delegato e alla relativa riduzione dell'ordine di accreditamento.
Art. 7
Cumulo di contributi
Nei casi in cui, in seguito a interventi attuati da chiunque a qualunque titolo e in qualsiasi forma, il costo delle aree risulti inferiore a quello calcolato a norma dell'art. 3, il contributo regionale viene erogato sulla base di detto minor costo.
Art. 8
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stabiliti in complessive lire 4 miliardi nel triennio 1979- 1981, di cui lire 2 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1979, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'utilizzazione della allocazione di spesa di complessive lire 4 miliardi prevista dal bilancio pluriennale 1979- 1981 alla voce " Nuovi insediamenti artigiani " del programma 03 - Settore 03 - Industria, Cooperazione, Artigianato e Problemi del lavoro - Sezione 3a - Attività produttive.
Per l'esercizio finanziario 1979 è autorizzata l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa, dotato di uno stanziamento di lire 2 miliardi, ed il prelevamento di pari importo dal fondo globale di cui al capitolo 86500, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce di cui all'elenco n. 5 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1979.
Art. 9
Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
a) Variazioni in aumento
Cap. 21780 " Contributi in capitale a favore delle imprese artigiane singole o riunite in consorzi, che si insediano nelle zone di riequilibrio del territorio regionale " (cni)
(Parte 1a - Sezione 3a - Settore 03 - Programma 03 - Rubrica 1a)
( Classif. ISTAT: 2 - Spesa di sviluppo: 1 - Funz. propria; titolo 2 ; 10 - Classif. Funz.; 03 - Classif. econ.; 20 - Settore d' intervento: 04 - Classif. econ. di 2 grado)
Competenza L.2.000.000.000
Cassa L.1.500.000.000
b) Variazione in diminuzione:
Cap. 86500 " Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento di sviluppo "
Competenza L.2.000.000.000
CassaL.1.500.000.000
Art. 10
Disposizione finale e transitoria
Le domande di contributo presentate in base alla sopra citata legge regionale n. 13 e non ammesse a contributo per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono considerate validamente presentate agli effetti della presente legge come inerenti al primo trimestre della sua applicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 29 maggio 1979

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