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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1979, n. 18

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LE AUTONOMIE LOCALI CHE SI PREFIGGONO LO SVILUPPO DEI POTERI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 24 luglio 1979

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit1 Titolo II - NORME TRANSITORIE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Le associazioni regionali per le autonomie locali, che svolgono la propria attività in Emilia - Romagna, possono presentare domanda, entro il 31 luglio di ogni anno per l'esercizio successivo, per ottenere l'erogazione di contributi regionali, ai fini della promozione di adeguate iniziative, per l'elaborazione di programmi di ricerca e di studio, atti a perseguire il rafforzamento e lo sviluppo dei poteri locali e della partecipazione.
Art. 2
La concessione dei contributi è subordinata alla presentazione di un programma di spesa dettagliato debitamente approvato dagli organi dell'associazione e di una relazione illustrativa delle iniziative e dei programmi sostenuti e da sostenere.
Art. 3
Alla concessione dei contributi richiesti in base ai precedenti articoli provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione.
Art. 4
Alla determinazione dell'importo dei contributi da concedersi per l'esercizio 1980 e seguenti ed alle relative autorizzazioni di spesa provvederà annualmente la legge di bilancio a norma dell'art. 11, I comma della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 5
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale provvederà mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 e seguenti, la cui copertura sarà assicurata mediante il trasferimento dell'importo necessario dagli stanziamenti attualmente attribuiti sul bilancio pluriennale ai fondi di riserva.
Titolo II
NORME TRANSITORIE
Art. 6
Le associazioni di cui all'art. 1 della presente legge regolarmente costituite entro il 31 dicembre 1978, possono presentare domanda per ottenere l'erogazione di contributi regionali per le attività relative all'anno 1979.
Le domande vanno presentate entro il 31 ottobre 1979, nelle forme previste dall'art. 2 della presente legge.
L'erogazione dei contributi avverrà secondo le disposizioni dell'art. 3 della presente legge.
Art. 7
Al fine della concessione di contributi per l'anno 1979 è autorizzata per l'esercizio 1979 la spesa di Lire 35.000.000 da iscrivere sullo stato di previsione della spesa in aggiunta allo stanziamento del capitolo 02650 che assume, a partire dal 1979 la seguente nuova denominazione: " Spese per l'adesione ad Enti, Organizzazioni ed Associazioni che perseguono scopi di interesse per la Regione e per contributo ad associazioni che si prefiggono lo scopo dello sviluppo dei poteri locali ".
All'onere derivante dalla presente legge si provvede per l'esercizio 1979 utilizzando, tramite storno di eguale importo, quota parte dei fondi accantonati sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Art. 8
Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in diminuzione:
Cap.85100Fondo di riserva per le spese obbligatorie
CompetenzaL.35.000.000
CassaL.35.000.000
b) Variazioni in aumento:
Cap.02650Spese per l'adesione ad Enti, Organizzazioni ed Associazioni che perseguono scopi di interesse per la Regione e contributi ad Associazioni che si prefiggono lo scopo dello sviluppo dei poteri locali (nuova denominazione)
Competenza L.35.000.000
Cassa L.35.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 luglio 1979

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