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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979

Art. 29
Oneri finanziari
Agli oneri annuali di spesa corrente e di investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, per gli anni finanziari 1979 e successivi, con l' utilizzazione dei mezzi finanziari correnti, attribuiti alla regione nell'ambito del fondo comune ex art. 8, legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, a seguito della confluenza in essa di tutti gli stanziamenti statali e del FAPL in materia di formazione professionale, secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 Sito esterno; di altre assegnazioni e proventi destinati specificatamente alle attività di formazione professionale, ivi compresi i contributi e gli interventi del ministero del lavoro e della previdenza sociale e del fondo sociale della comunità economica europea; nonchè con altre entrate regionali ordinarie ricorrenti ovvero con entrate di carattere straordinario.
La spesa per l'attuazione della presente legge trova collocazione nel programma 01 - formazione professionale
- settore 04 - sezione 6a del bilancio pluriennale 1979/ 1981 approvato dalla regione.
La spesa annuale per gli oneri finanziari 1979 e successivi sarà determinata con le singole leggi di approvazione dei bilanci annuali della regione a norma dell'art. 11 - 1 comma della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Per l'anno 1979 alla istituzione dei capitoli di spesa di cui agli artt. 28 e 30 della presente legge, sarà provveduto con la legge di assestamento di bilancio a norma dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31.

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