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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979

Art. 3
Compiti in materia di formazione professionale
Per realizzare le finalità di cui al precedente art. 1, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema formativo e dell'orientamento professionale, con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, degli altri enti interessati e delle categorie sociali.
La Regione adegua la propria normativa a quella internazionale comunitaria e si attiene alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e obiettivi formativi e culturali delle iniziative.
In particolare, la Regione promuove e coordina:
- l'attività di studio, ricerca e sperimentazione in relazione alle esigenze della programmazione regionale;
- interventi ed iniziative rivolte a favorire un organico riequilibrio territoriale delle strutture operative di formazione professionale, tenuto conto di una domanda formativa reale ed accertata in rapporto alle esigenze di diversi settori;
- corsi, iniziative e programmi o progetti, anche di interesse interprovinciale, collegati a rilevanti fenomeni di riconversione o di ristrutturazione e di creazione di posti di lavoro, in particolare quando essi siano realizzati con il concorso finanziario della comunità economica europea;
- interventi formativi volti a favorire l'occupazione giovanile, in applicazione anche della legge 1 giugno 1977, n. 285 Sito esterno e della legge di conversione 4 agosto 1978, n. 479;
- corsi e iniziative di particolare specializzazione in collaborazione con le università e con altri istituti di ricerca, non diretti al conseguimento di un titolo di studio o di un diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria e post - universitaria;
- l'aggiornamento professionale dei dipendenti della regione e degli istituti ed aziende regionali;
- la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti e degli operatori della formazione professionale nei diversi settori d' intervento e ai diversi livelli di professionalità;
- gli interventi in materia di diritto allo studio.
La Regione, inoltre:
- eroga contributi a favore degli enti locali territoriali e convenzionati, per il raggiungimento delle finalità istituzionali
di ciascun ente in materia di formazione professionale;
- emana direttive di carattere generale per la istituzione del comitato di gestione sociale e per il rispetto delle forme di partecipazione in ogni tipo di centro;
- definisce gli ordinamenti didattici ed i profili professionali;
- vigila e controlla gli enti, le istituzioni e le organizzazioni locali che abbiano competenza in materia di formazione professionale;
- esercita ogni altra funzione trasferita alla Regione dal dPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, o prevista da leggi nazionali e regionali;
- dichiara l'idoneità dei centri di formazione professionale, organizzati da formazioni ed associazioni, di cui all'art. 7;
- stipula convenzioni di cui al successivo art. 8;
- utilizza, per iniziative particolari e dirette, d' intesa con gli enti delegati, le strutture di formazione dei medesimi.

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