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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 20

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 26 luglio 1979

Art. 11
Procedure per la richiesta dei contributi
Le domande, di cui al precedente art. 10, oltre che da quanto specificato dall'art. 9 vanno corredate dai seguenti documenti:
- attestazione bancaria circa la disponibilità della somma necessaria a coprire l'intera spesa delle parti residue, non coperta da contributi regionali;
- dichiarazione con la quale il soggetto si obbliga a non alienare il bene, nè a cambiarne destinazione d' uso, nel caso di concessione di contributo regionale.
Qualora tale documentazione non venga presentata entro il 30 giugno successivo, il richiedente decade dal diritto al contributo.

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