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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 20

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 26 luglio 1979

Art. 4
Compiti della Consulta
La Consulta, su richiesta degli organi regionali o di propria iniziativa, esprime pareri e formula proposte nella materia dello sport, con particolare riferimento:
- alla promozione o all'aggiornamento di rilevazioni conoscitive sullo stato attuale e sul prevedibile fabbisogno regionale di impianti ed attrezzature sportive;
- al piano pluriennale e al bilancio poliennale in materia di attività sportive e ricreative;
- ai programmi annuali di intervento;
- ai criteri e alle proposte relative alle iniziative di cui alla presente legge;
- alle proposte di regolamentazione legislativa e amministrativa in materia sportiva di competenza dell'amministrazione regionale e tra esse sulle proposte di disposizioni regolamentari in tema di utilizzazione pubblica di impianti e strutture pubblici e privati;
- alle iniziative della Regione tese al miglioramento dell'educazione sportiva e alla tutela sanitaria.

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