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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 20

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 26 luglio 1979

Art. 7
Contributi regionali a favore dei Comuni
La Regione, nel periodo, 1979- 81, concede:
a) contributi in conto ammortamento nella forma di contributi annuali costanti per quindici anni e garanzie fidejussorie per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico;
b) contributi in conto capitale per attrezzature ad uso sportivo e ricreativo. In alternativa ai contributi di cui alla lettera a), possono essere concessi contributi in conto capitale per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento d' impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico.
Possono accedere ai contributi, alle condizioni e secondo le priorità di cui alla presente legge, i Comuni e le Comunità montane.
L'ammontare dei contributi in conto interessi non può essere superiore al 5% dell'onere assunto per l'opera appaltata.
I contributi in conto capitale per opere ed attrezzature non possono superare il 50% della spesa prevista.
Nella concessione dei contributi viene data la preferenza:
- alle opere relative ad impianti sportivi di base non completati per effetto della lievitazione dei costi e che, a seguito dei lavori finanziati, possono essere posti immediatamente in esercizio;
- alle iniziative localizzate in comuni dove è previsto l'incremento degli insediamenti per fini produttivi o nei comuni dell'Appennino;
- alle attrezzature destinate ad attività promozionali o integrative di altre preesistenti.
Le domande per l'esercizio 1979 dovranno pervenire ai Comitati di comprensorio entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
I Comitati di comprensorio provvedono a completare le domande, con i riferimenti tecnici esplicativi necessari ai fini previsti dal precedente art. 6, entro trenta giorni dal ricevimento.
La giunta regionale, sentite la competente Commissione consiliare e la Consulta regionale di cui al precedente art. 3, approva il piano degli interventi entro i novanta giorni successivi e concede i contributi relativi mediante programmi annuali.

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