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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1979, n. 31

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1979 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 23 ottobre 1979

Art. 1
Per il finanziamento dei piani di sviluppo delle Comunità montane a norma dell'art. 15, 1 comma, punto 1 della legge 3- 12- 1971 n. 1102 Sito esterno relativo agli anni 1980 e 1981 la regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare la somma complessiva di L.8.800.000.000 di cui lire 4.300.000.000 a carico dell'esercizio 1980 e lire 4.500.000.000 a carico dell'esercizio 1981 utilizzando i fondi a tal fine assegnati dallo Stato in attuazione del 1 e 2 comma dell'art. 48 della legge 21- 12- 1978 n. 843 Sito esterno.

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