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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1979, n. 31

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1979 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 23 ottobre 1979

Art. 10
Sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per limiti di impegno in aumento agli stanziamenti già autorizzati sui bilanci 1979- 1980 e iscritti sul Bilancio pluriennale relativo allo stesso periodo:
a) contributi in conto interessi sui mutui fino a 20 anni di cui all'art. 3 della Legge regionale 4- 4- 1973, n. 20 per la realizzzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici (Cap. 20040) limite di impegno di Lire 420.000.000 a partire dall'esercizio 1979;
b) contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento fondiario fino a 20 anni, di cui all'art. 2 lett. b) della LR 13- 8- 1973, n. 29 (Cap. 10700) limite di impegno di Lire 250.000.000 a partire dall'esercizio 1979; Lire 800.000.000 a partire dallhesercizio 1981
c) contributi in conto interessi sui mutui fino a 20 anni di cui all'art. 3, lett. b) della LR 19- 5- 1975, n. 33 per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali e interaziendali per opere di miglioramento fondiario (Cap. 15080) limite di impegno di Lire 310.000.000 a partire dall'esercizio 1980;
d) contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento fino a 20 anni di cui all'art. 4 della LR 19 agosto 1976, n. 36, per la ristrutturazione degli impianti delle cooperative operanti nel settore lattiero - caseario (Cap. 10950) limite d' impegno di Lire 400.000.000 a partire dall'esercizio 1981;
e) contributi in conto interessi su mutui per il ripiano delle passività onerose in favore delle stalle sociali a norma del precedente articolo 9 (Cap. 18200)( cni) Lire 900.000.000, a partire dall'esercizio 1981;
f) contributi aggiuntivi costanti annui di cui all'art. 22 della LR 9- 11- 1977, n. 42, in favore di Enti pubblici di cui all'art. 7 della LR 24- 1- 1975, n. 6 e successive modificazi0- ni, per il finanziamento di mutui contratti per la attuazione di progetti ammessi ai benefici previsti dal Reg. CEE n. 269/ 79, del 6- 2- 1979, o da altre provvidenze della CEE in materia di forestazione, in anticipazione delle assegnazioni da parte dello Stato (Cap. 14970)(cni) Lire 350.000.000 a partire dall'esercizio 1980; Lire 150.000.000 a paritre dall'esercizio 1981;
g) contributi in conto interessi sui mutui integrativi in materia di miglioramento agrario forestale, concessi dalla Regione, su iniziative assistite da benefici FEOGA (Regolamento CEE 269/ 1979 o altri provvedimenti CEE) L.350.000.000 a partire dall'esercizio 1980; Lire 150.000.000 a partire dall'esercizio 1981;
I contributi di cui alle lettere f) e g) possono essere erogati in favore di Enti pubblici anche per il finanziamento di mutui contratti per l'attuazione di progetti in materia di forestazione approvati dalla Regione a copertura della spesa eccedente i contributi regionali in conto capitale.
A norma dell'art. 18 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno, graveranno a carico del bilancio regionale le prime cinque annualità dei limiti di impegno di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma precedente e le prime dieci annualità del limite di impegno di cui alle lettere f) e g) del comma medesimo, mentre le successive annualità saranno acquisite a carico del bilancio statale.
E' parimenti autorizzato, a partire dall'esercizio 1981 un limite di impegno di Lire 700.000.000 per i contributi negli interessi sui prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole di cui alla LR 10 luglio 178, n. 22 (Cap. 18175).
La copertura finanziaria dei nuovi limiti d' impegno, pari a: Lire 670.000.000 a partire dall'esercizio 1979; Lire 1.010.000.000 a partire dall'esercizio 1980; Lire 3.100.000.000 a partire dall'esercizio 1981;
è ottenuta mediante la utilizzazione delle risorse resisi disponibili a seguito della sostituzione della copertura finanziaria di limiti d' impegno già autorizzati in passato secondo quanto previsto dall'ultimo comma lett. b) dell'art. 5 della presente legge, aventi importo complessivo pari a quello dei nuovi limiti d' impegno autorizzati a partire dagli esercizi 1979 e 1980; e, per limiti d' impegno autorizzati a partire dall'esercizio 1981, mediante la utilizzazione di quota parte del limite di impegno residuo di Lire 3.500.000.000 previsto a partire dall'esercizio 1981 nell' ambito del programma 11 - altri interventi - settore 02 agricoltura ed alimentazione, sezione 3a attività produttive, sul bilancio pluriennale 1979- 1981.

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