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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1979, n. 31

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1979 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 23 ottobre 1979

Art. 12
I contributi in conto interessi su prestiti di durata fino a cinque anni in in favore di imprenditori agricoli singoli od associati e di cooperative agricole previsti dall'art. 5 della Legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi anche per la realizzazione di impianti per la produzione di gas biologico e la sua utilizzazione a fini energetici.
Dopo la lettera e) del primo comma dell'art. 5 della Legge regionale 14 maggio 1975, n. 31, come successivamente modificato ed integrato dall'art. 45 della Legge regionale 20 aprile 1979, n. 10 è aggiunta la seguente lettera:
" f) acquisto e messa in opera di impianti per la utilizzazione dell'energia solare o della energia eolica ".

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