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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1979, n. 31

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1979 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 23 ottobre 1979

Art. 21
Per la concessione dei contributi in conto ammortamento mutui di cui al capo II della Legge regionale 29 agosto 1974, n. 47, modificata dalla Legge regionale 12 aprile 1976, n. 15, relativamente alle iniziative indicate all' art. 2 della LR 26 novembre 1973, n. 39, il limite di impegno di cui al capitolo 26440 " Contributi annui constanti decennali a favore di cooperative ed altre forme societarie costituite fra esercenti il commercio al dettaglio e di cooperative di consumo e loro consorzi per lo sviluppo di forme associative nella fase della vendita delle merci (Art. 4 LR 29- 8- 1974, n. 47) " del bilancio di previsione per l'esercizio 1979 è elevato da Lire 200.000.000 a Lire 300.000.000. Corrispondentemente, il limite di impegno di cui al capitolo 26400 " Contributi annui costanti decennali a favore di gruppi di acquisto, di cooperative di consumo e loro consorzi, per lo sviluppo di forme associative nel commercio al dettaglio nella fase di approvvigionamento delle merci (Art. 4, LR 29- 8- 1974, n. 47) " del bilancio di previsione per l'esercizio 1979, è ridotto da Lire 200.000.000 a Lire 100.000.000.
A tal fine è autorizzato lo stanziamento sui citati capitoli dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1979 e successivi fino all'esercizio 1988 compreso delle somme indicate nel precedente comma.
apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
- all'art. 2, primo comma, la lettera a) è così modificata:
" a) la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire a centri commerciali o ad altre strutture per la vendita al dettaglio, anche se parzialmente destinate alla ristorazione e ad attività artigianali di
servizio, inclusa la acquisizione a qualsiasi titolo dell'area ";
- all'art. 3, primo comma, dopo la lettera c) aggiungere:
" d) società a partecipazione di capitale di Enti locali territoriali che abbiano tra le finalità statutarie la promozione e la realizzazione di centri commerciali ed altre strutture di vendita al dettaglio ".
L'importo massimo da ammettere a contributo di cui all'art. 5 della Legge regionale 29 agosto 1974, n. 47 è elevato da Lire 400.000.000 a Lire 800.000.000.
Il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 1 della Legge regionale 12 aprile 1976, n. 15 è prorogato sino ad esaurimento degli stanziamenti previsti. La Giunta regionale provvede trimestralmente all' esame delle domande presentate ed alla conseguente concessione dei contributi.

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