Espandi Indice

Documento Finanziario: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1979, n. 31

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1979 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 23 ottobre 1979

Art. 4
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad utilizzare le quote per le attività generali concernenti i programmi regionali di sviluppo dell'agricoltura e della forestazione assegnate dallo Stato in attuazione della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno " Quadrifoglio " per gli anni 1979- 1980- 1981, nonchè quelle già assegnate e destinate nel 1978, ma resesi disponibili a seguito del rinvenimento di altri mezzi finanziari di copertura secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge per la effettuazione dei seguenti interventi di spesa per un ammontare complessivo di L.136.200.713.000 da iscrivere nei bilanci per gli esercizi 1979- 1980- 1981:
a) Interventi in conto capitale per la realizzazione del piano irriguo regionale (Legge 27- 12- 1977, n. 984 Sito esterno, artt. 11 e 12): L.28.707.000.000 di cui Lire 14.000.000.000 nell' esercizio 1980 e Lire 14.707.000.000 nel 1981 (Cap. 16110);
b) Interventi per la forestazione ed il miglioramento agro - silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale a norma dell'art. 2 Legge 24- 1- 1975, N. 6 Sito esterno: L.9.149.000.000, di cui L.2.500.000.000 nel 1979, Lire 3.692.000.000 nel 1980 e Lire 2.957.000.000 nel 1981 (Cap. 14075);
c) Prevenzione e spegnimento incendi boschivi a norma dell'art. 105 RDL 30- 12- 1923, n. 3267 Lire 480.000.000 nel 1979. (Cap. 14465 - Parte finanziata con assegnazioni dello Stato)( cni);
d) Contributo straodinario della Regione all'azienda regionale delle foreste (Legge regionale 25- 5- 1974, n. 18 art. 21 lett. b) per lo svolgimento di attività nel campo della ricerca forestale: Lire 400.000.000 di cui Lire 100.000.000 nel 1979 e Lire 300.000.000 nel 1980. (Cap. 14615 - Parte finanziata con assegnazioni dello Stato) ( cni);
e) Interventi in conto capitale per la esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui al Regolamento CEE n. 1760/ 1978 del 25 luglio 1978, in anticipazione dei finanziamenti di competenza statale, per il settore dei territori collinari e montani: Lire 2.817.000.000 di cui Lire 1.878.000.000 a carico dell'esercizio 1980 e Lire 939.000.000 a carico dell'esercizio 1981. (Cap. 15175) ( cni).
f) interventi in capitale a norma dell'art. 15 della legge 27- 12- 1977, n. 984 Sito esterno: L.32.850.000.000 di cui Lire 21.900.000.000 nel 1980 e Lire 10.950.000.000 nel 1981 (Cap. 15180)( cni).
La realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera è delegata, per i territori di rispettiva competenza, alle Comunità montane ed al Comitato circondariale di Rimini, nonchè, per il rimanente territorio collinare, alle Province, secondo le indicazioni contenute nel programma regionale 1979- 1981 approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2225 del 14 giugno 1979.
Le Province, il Comitato circondariale di Rimini e le Comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, provvederanno alla individuazione definitiva delle zone di intervento, rimanendo di massima entro le delimitazioni territoriali che saranno stabilite dal Consiglio regionale con apposita deliberazione.
L'assegnazione dei fondi disponibili verrà ripartita in proporzione della superficie e della popolazione agricola interessata. L'erogazione è subordinata alla acquisizione delle corrispondenti assegnazioni statali alla cassa regionale.
I fondi assegnati saranno gestiti secondo le disposizioni contenute nell'art. 30 della legge regionale 6- 7- 1977, n. 31 con l'istituzione sui bilanci degli enti delegati di appositi capitoli, sia nella parte entrata che nella parte spesa, assegnando loro la denominazione del corrispondente capitolo del bilancio regionale. Le spese effettuate saranno certificate mediante la presentazione alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno di una relazione sui risultati economici e finanziari, giusta il disposto dell'articolo 78 della legge regionale medesima.
Gli enti delegati possono impegnare sin dall'anno 1979 l'intera assegnazione del biennio 1980- 1981, fermo restando che le obbligazioni di pagamento debbono essere contenute nell'ambito delle assegnazioni annuali disposte dalla Regione.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce mediante istruzioni le modalità di attuazione degli interventi di cui alla presente lettera.
Gli interventi previsti dalla legge 19 maggio 1975, n. 33 Sito esterno sono estesi ai territori collinari.
g) Spese dirette e contributi per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere (Legge 12 luglio 1912, n. 832 Sito esterno; Legge 29 giugno 1929, n. 1366 Sito esterno; Legge 30- 6- 1954, n. 493 Sito esterno; Legge 27 novembre 1956, n. 1367 Sito esterno): Lire 4.930.713.000 di cui Lire 1.330.713.000 nel 1979, Lire 1.800.000.000 nel 1980 e Lire 1.800.000.000 nel 1981, in aggiunta alle quote direttamente assegnate dal Ministero dell'Agricoltura per il finanziamento del programma nazionale per la lotta all'ipofecondità (cap. 10615);
h) Contributi in conto capitale ai fini della realizzazione, ampliamento, ammodernamento e trasformazione di strutture produttive zootecniche in favore di aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico( LR 13 agosto 1973, n. 29, artt. 2 e 4): Lire 6.185.000.000 di cui Lire 1.390.000.000 nel 1979; Lire 2.795.000.000 nel 1980 e Lire 2.000.000.000 nel 1981 (Cap. 10640);
i) Interventi per il potenziamento delle strutture produttive zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino ed ovino e di macchine ed attrezzature zootecniche a norma dell'art. 5 della Legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 da corrispondere in soluzione unica, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale secondo le modalità di cui all'art. 3, lettera c) 1 comma della LR 10 maggio 1978, n. 15: Lire 6.412.000.000 di cui Lire 5.000.000.000 nel 1980 e Lire 1.412.000.000 nel 1981 (Cap. 10725);
Il secondo periodo della lett. c) dell'art. 3 della LR 10- 5- 1978, n. 15 è così modificato:
L'attualizzazione delle rate suddette viene determinata in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario ".
lett. a), b), c), d), e), f), della LR 14 maggio 1975, n. 31 da corrispondere in soluzione unica scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, secondo le modalità di cui alla lett. c) 1 comma dell'art. 4 LR 10 maggio 1978 n. 15: Lire 13.100.000.000 di cui Lire 2.100.000.000 nel 1979, Lire 5.500.000.000 nel 1980 e Lire 5.500.000.000 nel 1981 (Cap. 12165).
Il secondo periodo della lett. c) dell'art. 4 della LR 10- 5- 78, n. 15 è così modificato:
L'attualizzazione delle rate suddette viene determinata in base ad apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e gli Istituti di credito ed Enti esercenti il credito agrario ".
LR 4 aprile 1973, n. 20: Lire 1.000.000.000 nel 1980 (Cap. 20030);
u) Interventi in conto capitale per lo sviluppo di colture mediterranee; nuovi impianti e reimpianti olivicoli a norma dell'art. 2 della LR 14 maggio 1975, n. 31 modificato dall'art. 7 della LR 2 settembre 1978, n. 42: Lire 300.000.000 di cui Lire 200.000.000 nel 1980 e Lire 100.000.000 nel 1981 (Cap. 12125);
Le destinazioni disposte dal precedente comma sono di norma integrative ed aggiuntive rispetto alle autorizzazioni di spesa disposte dalla vigente legislazione regionale.
Alcune di esse qui di seguito elencate rappresentano in tutto od in parte una mera sostituzione della copertura finanziaria di autorizzazioni di spesa già disposte da precedenti leggi regionali:
i) Lire 3.000.000.000, nel 1980, già autorizzate dalla LR 10- 5- 1978, n. 15, art. 3, lett. c), già finanziate coi fondi della Legge 1- 7- 1977, n. 403 Sito esterno " Marcora " (Cap. 10725);
n) Lire 7.100.000.000, nel triennio 1979- 1981, già autorizzate dalla LR 10- 5- 1978, n. 15 art. 4, lett. c), e già finanziate coi fondi della Legge 1- 7- 1977, n. 403 Sito esterno " Marcora " di cui Lire 2.100.000.000 nel 1979, Lire 2.500.000.000 nel 1980 e Lire 2.500.000.000 nel 1981 (Cap. 12165);
o) Lire 640.000.000 nel biennio 1980- 1981, già autorizzate dalla LR 10- 5- 1978, n. 15 - Art. 4, lett. e), modificata dalla LR 2 settembre 1978, n. 42 - Art. 8, lett. g), e già finanziata con i fondi della Legge 1- 7- 1977, n. 403 Sito esterno " Marcora ", di cui Lire 320.000.000 nel 1980 e Lire 320.000.000 nel 1981;
p) Lire 730.000.000 nel biennio 1980/ 1981, già autorizzate dalla LR 10- 5- 1978, n. 15, Art. 4, lett. d), e già finanziata con i fondi della Legge 1- 7- 1977, n. 403 Sito esterno " Marcora " di cui Lire 365.000.000 nel 1980 e Lire 365.000.000 nel 1981.
Per effetto della sostituzione di copertura finanziaria sopra descritta si rendono disponibili fondi della Legge 1- 7- 1977, n. 403 Sito esterno " Marcora " per complessive Lire 11.470.000.000 di cui Lire 2.100.000.000 nel 1979, Lire 6.185.000.000 nel 1980 e Lire 3.185.000.000 nel 1981, per le nuove destinazioni consentite dalla Legge medesima nel settore dell'agricoltura.

Espandi Indice