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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1979, n. 31

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1979 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 23 ottobre 1979

Art. 5
In relazione al DPR 19- 3- 1979 Sito esterno, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale è stato disposto lo stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste dei fondi occorrenti per la attuazione delle iniziative previste dal Regolamento
CEE n. 17 del 5 febbraio 1964 già ammesse fino a tutto il 1977 ai benefici del FEOGA - Sezione orientamento, è disposta la utilizzazione dei fondi assegnati in attuazione del predetto decreto al finanziamento delle iniziative già attuate dalla Regione Emilia - Romagna mediante anticipazioni di propri fondi, nonchè delle iniziative interregionali presentate dal Ministero e già ammesse, per la parte di spettanza della Regione medesima.
E' autorizzata la iscrizione nella parte Entrata e nella parte Spesa dei bilanci per gli esercizi 1979 e 1980 delle somme corrispondenti ai contributi già concessi o da concedere sulle iniziative ammesse ai benefici del FEOGA rispettivamente nei seguenti importi:
a) Contributi in conto capitale: Lire 16.300.000.000 nel biennio 1979- 1980 di cui Lire 7.849.713.000 sul bilancio del 1979 da destinare al finanziamento delle spese anticipate dalla Regione allo stesso titolo a norma delle lettere
b) , d) ed e) dell'art. 3 della LR 20 aprile 1979, n. 10, con fondi della prima tranche della Legge 27- 12- 1977, n. 984 Sito esterno " Quadrifoglio " e Lire 8.450.287.000, sul Bilancio del 1980, da destinare alla effettuazione di anticipazioni da parte della Regione su altri interventi presentati dalla stessa e già ammessi ai benefici FEOGA - Regolamento 17/ 1964.
b) Contributi ventennali per il concorso negli interessi sui mutui integrativi a norma della Legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno sulle stesse iniziaitive di cui alla precedente lettera
a) : Limite d' impegno complessivo di Lire 1.920.000.000 nel biennio 1979- 1980 di cui Lire 910.000.000 nel 1979 e Lire 1.010.000.000 nel 1980.
Le assegnazioni di cui alla presente lettera sono destinate al finanziamento dei limiti di impegno già autorizzati dalla Regione e finanziati con mezzi regionali rispettivamente con l'art. 9 lett. a) e b) della LR 2 settembre 1978, n. 42 (Lire 670.000.000 dal 1979 e Lire 200.000.000 dal 1980) e con l'articolo 12 lett. e) della Legge regionale 20 aprile 1979, n. 10 (Lire 810.000.000 del 1980), nonchè al finanziamento di un nuovo limite d' impegno di Lire 240.000.000 per i contributi in conto interessi sui mutui integrativi in materia di miglioramento fondiario forestale già concessi dalla Regione su iniziative assistite dai benefici
FEOGA Regolamento 17/ 1964 ed anticipati dalla Regione coi fondi del Cap. 14950/ 1978. Gli impegni già assunti sul capitolo dianzi richiamato sono trasferiti d' ufficio sul capitolo che verrà istituito in attuazione della presente legge, dotato di uno stanziamento annuo di Lire 240.000.000.
Per effetto di quanto disposto dal presente articolo le risorse già destinate dalla Regione al finanziamento in anticipazione delle iniziative ammesse al contributo della
CEE - FEOGA - Regolamento 17/ 1964, consistenti in:
a) Lire 7.849.713.000 nel 1979, per interventi in conto capitale, quota parte della 1a tranche Legge 984/ 1977 Sito esterno " Quadrifoglio ";
b) Lire 1.680.000.000, nel 1979 (Lire 670.000.000) e 1980 (Lire 1.010.000.000), limiti d' impegno per contributi in conto interessi; mezzi ordinari del bilancio regionale; si rendono disponibili per nuove destinazioni.

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