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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1979, n. 31

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1979 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 23 ottobre 1979

Art. 7
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad utilizzare i fondi della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 Sito esterno " Quadrifoglio " destinati al finanziamento dei programmi coordinati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste concernenti gli anni 1978- 1979- 1980 e 1981 alla effettuazione dei seguenti interventi di spesa per un importo complessivo di Lire 41.714.700.000 di cui Lire 14.214.700.000 nel 1979, Lire 13.100.000.000 nel 1980 e 14.400.000.000 nel 1981:
a) Concessione di contributi in conto capitale a favore delle iniziative approvate dalla CEE nell'ambito dei programmi specifici rivolti allo sviluppo od alla razionalizzazione del trattamento, della trasformazione e della commercializzazione di uno o più prodotti agricoli o zootecnici di cui al Regolamento CEE n. 355/ 1977 del 15 febbraio 1977: Lire 18.000.000.000 nel triennio 1979- 1981 in ragione di Lire 6.000.000.000 annui, in corrispondenza del relativo finanziamento disposto sul programma " impianti cooperativi " coordinato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.
L'art. 16 della LR 20 aprile 1979, n. 10 concernente una prima autorizzazione di spesa per gli interventi di cui alla presente lettera, con i fondi della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno " Quadrifoglio " di diretta spettanza regionale, è abrogato.
b) Spese e contributi per lo svolgimento delle funzioni concernenti la tenuta dei libri genealogici e la effettuazione dei controlli funzionali sul bestiame bovino, a norma del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno; artt. 71 lett. d) e 77 lett.
c) e delle altre attività inerenti alla selezione del bestiame bovino: Lire 14.618.700.000 nel triennio 1979- 1981, di cui Lire 918.700.000 nel 1979 per la copertura di passività pregresse (Cap. 10570); Lire 3.600.000.000 nel 1979 (Cap.
10580) , Lire 4.700.000.000 nel 1980 e Lire 5.400.000.000 nel 1981, per l'attività ordinaria di ciascun anno in corrispondenza del programma di selezione del bestiame coordinato dal Ministero dell'Agricoltura.
c) Interventi per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere previsti dalle Leggi statali 12 luglio 1912, n. 832; 29 giugno 1929, n. 1366; 30 giugno 1954, n. 493 e 29 novembre 1956, n. 1367: Lire 6.903.000.000 nel triennio 1979- 1981 di cui Lire 1.503.000.000 nel 1979, già autorizzate dall'art. 5 della Legge 20 aprile 1979, n. 10 Sito esterno a parziale copertura dello stanziamento di Lire 2.750.000.000; Lire 2.400.000.000 nel 1980 e Lire 3.000.000.000 nel 1981, ambedue ad integrazione dello stanziamento annuale di Lire 800.000.000, previsto dallo stesso art. 5 sopramenzionato.
d) Ridestinazione della somma di Lire 2.193.000.000 concernente quota parte della somma assegnata sul programma di selezione del bestiame del 1978 coordinato dal Ministero, già anticipata con fondi propri della Regione nel passato esercizio:
1) Lire 1.247.000.000 agli interventi di cui alla precedente lettera c) del presente articolo per l'anno 1979, per consentire la integrale copertura con mezzi della Legge 984/ 1977 Sito esterno della spesa di Lire 2.750.000.000 autorizzata dall'art. 5 della LR 20 aprile 1979, n. 10, ad integrazione della parziale copertura di Lire 1.503.000.000 già disposta dal 2 comma dello stesso articolo.
2) Lire 946.000.000, agli interventi di cui al successivo art. 8 della presente legge.

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