LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1979, n. 37
UTILIZZAZIONE DELLE TERRE INCOLTE, ABBANDONATE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 126 del 30 ottobre 1979
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge, detta disposizioni per l'attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440 " Norme per la utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ", e provvede alla delega di funzioni amministrative alle Province.